Class Action in Italia contro il monopolio del cemento: conto alla rovescia per ottenere il risarcimento


Sono sempre di più gli imprenditori che stanno valutando l’opportunità di una Class Action in seguito alla comunicazione dell’Agenzia della Concorrenza e del Mercato – AGCOM – che ha reso pubbliche le risultanze delle sue indagini e dei suoi processi sanzionatori relativamente al mercato della vendita del cemento. Si tratta di prendere in considerazione gli anni trascorsi in cui il prezzo dei prodotti cementizi e il prezzo del calcestruzzo erano inspiegabilmente saliti alle stelle.

Abbiamo parlato di Class Action, ma tecnicamente dovremmo specificare che si tratta di una “azione collettiva”; questo è il termine corretto.

Prima di intraprendere un’avventura che potrebbe risultare economicamente pesante, è importante tenere presente che i costi di una Class Action sono elevati.

In questo senso lo studio ha già individuato soluzioni di supporto economico tali da consentire la totale riduzione dei costi e dei rischi relativi agli esiti giudiziali da valutare al momento in cui sarà manifestato interesse.

In un’ottica quantificativa abbiamo trattato in un precedente articolo la questione dell’ aumento dei prezzi del cemento e risarcibilità rappresentando più nel dettaglio settori e posizioni legittimati all’azione.

Da più parti ci è stato richiesto di comprendere meglio i termini per agire e quindi quali sono i tempi a disposizione.

La questione è complessa e un atteggiamento prudente prende in considerazione termini brevi che possono esaurirsi nell’arco di alcuni mesi; tuttavia occorre fare qualche considerazione ulteriore.

Quali sono i tempi a disposizione per la Class Action -azione collettiva- ?

Estremamente comune nei paesi anglosassoni, Stati Uniti in primis, qui da noi la Class Action – o azione di classe – è invece poco conosciuta e praticata.
Nello specifico, l’art. 140 bis del Codice del Consumo la definisce un’azione a “tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”, esercitabile per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, derivanti da danni o inadempienze contrattuali, legati al consumo.

Si legge infatti sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si tratta di:

[…] un’azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali – titolari di diritti individuali omogenei – agiscono in proprio oppure dando mandato ad un’associazione di tutela dei diritti dei consumatori o ad un comitato al quale partecipano. Gli altri consumatori interessati, titolari di una pretesa omogenea, possono aderire all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest’ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di esercitare o aderire ad una class action.

Sebbene la sua scarsa popolarità tuttavia alcune pronunce riguardanti il monopolio del cemento hanno suscitato interesse verso questo strumento di tutela anche qui in Italia.  “AGCOM cemento” è uno slogan che si è diffuso fino a far puntare i fari in un settore economico che, in un momento di sviluppo determinato da procedure di credito di imposta agevolata come il noto 110 %, sta suscitando un grande senso di disapprovazione collettiva per il grande interesse commerciale che ha rappresentato ed ancor di più adesso rappresenta.

È del 22 giugno 2022 la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea sulla prescrizione di azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea.

Secondo le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea i margini dei 5 anni dalla data della pronuncia possono avere una estensione temporale sulla quale è opportuno usare prudenza. Utilizzare una data infra quinquennale stando dentro i 5 anni dalla data del prima atto punitivo rilevante adottato contro chi ha violato le regole della concorrenza costituisce una prudenza da caldeggiare.

Di fatto viene reinterpretato l’art. 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativamente a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno.

Tale articolo, trattando i termini di prescrizione, dispone che:

1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.
2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:
a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;
c) dell’identità dell’autore della violazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del
danno sia almeno di cinque anni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può
protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.

Quali sono i documenti da preparare per un’azione di classe?

La Class Action in Italia è poco praticata e poco note sono le procedure. Tuttavia  se nel corso dell’arco temporale 2011-2019 i volumi economici sui quali hanno inciso il rincaro dei prezzi inteso come rincaro del cemento per effetto dei fatti riconducibili alle pronunce dell’AGCOM anche il rincaro dei materiali derivanti dal rincaro del prezzo del cemento deve essere considerato nella ricerca delle prove sui volumi da considerare ai fini del danno economico.

Contratti, pagamenti e fatture sono i documenti necessari a fondare la prova dei volumi, ma poi è sempre necessario anche trovare un collegamento con la fonte del danno, ovvero i fatti sanzionati dall’AGCOM.

I nostri suggerimenti

Valutare i volumi prima di tutto e poi costituire un fascicolo documentale in modo tale da rendere agevole una perizia che certifichi i fattori di stress economico subiti per ogni necessaria iniziativa legale.

Sulla vicenda abbiamo già proceduto a pubblicare una trattazione di merito più approfondita riguardo l’argomento specifico dei settori di appartenenza delle aziende che possono risultare interessate alle azioni legali specifiche. In questo caso non essendo più possibile per il passato chiedere ed ottenere la revisione dei prezzi, l’attività da svolgere sarà quindi da impostare in senso risarcitorio con le procedure che la normativa nazionale e comunitaria consentono.