Il certificato medico retroattivo si distingue per la formula usuale inserita nel documento con la quale il professionista sanitario attesta che il “Signor … dichiara di essere ammalato/a dal …”.
Tutto avviene nell’ambito di una prassi secondo la quale alcuni lavoratori si fanno certificare l’assenza dal lavoro per i giorni che precedono l’attestazione.
In molti cercano ancora di comprendere se un certificato medico possa coprire anche i giorni precedenti alla data della visita del medico curante:
la questione è relativamente semplice se si comprendono i punti fondamentali, tuttavia genera spesso confusione e problemi.
Cosa significa l’attestazione –dichiara di essere ammalato dal …– inserita nel certificato medico retroattivo?
Questa frase non riporta lo stato di salute rilevato dal medico nel giorno dell’attestazione.
Questa frase, apparentemente banale, rappresenta la chiave di lettura per comprendere tutti i dubbi circa la questione della retroattività del certificato medico retroattivo.
E’ di tutta evidenza che il contenuto non attesta quanto rilevato, ma contiene il rinvio della valutazione in capo ad un soggetto non disinteressato e non al medico.
Il medico si può esprimere circa la sussistenza di un evento morboso che impedisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in quel momento ed a valutarne la probabile degenza;
In tal senso, tranne casi particolari in cui il medico possa basarsi su dati scientifici che denotano una evoluzione della malattia riportandola ad un preciso stadio morboso che rileva al momento della visita medica, non può certificare l’inizio di una malattia riconducendolo ad una data precedente rispetto a quello della visita da lui svolta motivando questo solo sulla base di una dichiarazione del soggetto attenzionato.
Facciamo un esempio semplice:
Il medico riceve in ambulatorio il giovedì un lavoratore che dichiara di avere la febbre già dal lunedì. In questo caso il medico è certamente tenuto a verificare i sintomi del paziente e valutare se al momento ha la febbre e se il lavoratore è inabile allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ma anche volendo, non può sapere se il lavoratore dipendente aveva la febbre anche i giorni precedenti. Per questo sul certificato medico la dicitura recita “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal…”. Se è vero che il medico non ha motivo di credere che l’affermazione non corrisponda al vero, non può nemmeno certificare di averlo verificato.
Le conseguenze che possono derivare da quanto abbiamo appena descritto sono sostanzialmente due:
- Se la visita avviene nello stesso giorno della dichiarazione riportata sul certificato medico non ci sono problemi; il lavoratore si reca dal medico il lunedì, il medico segnala sul certificato che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal lunedì e attesta la presenza di un morbo che impedisce al lavoratore di svolgere regolarmente la prestazione.
- Se invece c’è una differenza (il giovedì il lavoratore si reca dal medico e dichiara di stare male dal lunedì), il medico segnala sul certificato che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal lunedì, ma la sua certificazione sulla reale sussistenza di una malattia è tale solo dal momento in cui ha effettivamente potuto prendere atto della presenza della malattia, quindi dal giovedì, non retroattivamente dal lunedì.
Esistono norme speciali che derogano alla regola della certificazione contestuale?
Come precisa l’INPS con il messaggio 4027 del 18 novembre 2021 con l’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore è intervenuto sulla disciplina inerente alle tutele previste, nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti “fragili”, apportando modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Secondo questo rinnovato contesto normativo, come riportato nel messaggio INPS sopra richiamato la “nuova formulazione dell’articolo 26 stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 (comma 1), a fronte di apposito stanziamento (comma 5).
Alla luce delle suindicate previsioni normative, l’Istituto può procedere quindi al riconoscimento della prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico, come indicato dal legislatore.
Peraltro, si ricorda che la tutela per i lavoratori “fragili” di cui al comma 2 dell’articolo 26, come già illustrato nel messaggio n. 3465/2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.
Segnatamente, con riguardo ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennità economica correlata alle prestazioni in argomento, la nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 26 prevede che “dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS”, connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori “fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”. ”
Le conseguenze sulla busta paga quando viene accertata l’infondatezza della retroattività del certificato
Sappiamo che generalmente il datore di lavoro anticipa il pagamento della malattia al lavoratore e successivamente recupera quanto anticipato in F24 nel momento in cui paga i contributi (diciamo generalmente perché esistono eccezioni in settori particolari e quasi sempre una parte della malattia resta a carico dell’azienda).
Il datore di lavoro in presenza del certificato medico sopra descritto pensa di dover pagare la malattia in base al periodo descritto nel certificato medico, ma attenzione: non è tenuto a pagare le giornate precedenti a quelle dalla visita, perché come abbiamo spiegato, le giornate precedenti a quelle della visita non sono effettivamente certificate dal medico curante, l’unica fonte che indica una malattia per le giornate precedenti alla visita, è una dichiarazione unilaterale del lavoratore.
Cosa fa l’INPS quando si accorge dell’anomalia
L’INPS, constatando l’illegittimità dell’attribuzione morbosa nei giorni carenti di valida attestazione, disconosce le anticipazioni che il datore di lavoro ha erogato al lavoratore che quindi vengono assoggettate a contribuzione diretta.
Ovviamente è possibile anche un altro effetto che riguarda la compensazione che il datore di lavoro ha effettuato quando dovendo pagare la contribuzione corrente ne ha decurtato l’importo corrisposto al lavoratore.
In questo caso disconoscendo la compensazione dovrà non solo pagarla in differita, ma dovrà anche sostenere i costi delle sanzioni civili ed interessi che nel frattempo sono maturati.
Normalmente queste problematiche emergono nel corso di un accesso ispettivo che si conclude con un verbale che, su queste basi, procede al recupero della maggiore contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

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