Causa contro INPS: cartella sospesa, ipoteca, poi l’INPS risarcisce


Danni subiti da un contribuente

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’INPS  e lo condanna a risarcire i danni subiti da un contribuente che aveva dovuto sopportare la mancata erogazione di un finanziamento a causa della illegittima iscrizione ipotecaria su un immobile.

La questione riguardava oltre al danno diretto anche il discredito commerciale ed il danno all’immagine personale che l’iniziativa aveva creato.

Come si è difeso l’INPS

Per dimostrare l’assenza di responsabilità l’INPS aveva chiamato nel processo il gestore della riscossione  che successivamente è stato estromesso; quindi l’Istituto di previdenza è stato condannato consentendo al contribuente di poter vantare definitivamente il risarcimento pari ad € 45.000,00 liquidato in modo equitativo.

Di particolare interesse è la vicenda nella parte in cui si comprende che di fatto INPS ed agente della riscossione si affrontano in un groviglio di colpe aventi come oggetto le formalità seguite per addivenire alla illegittima iscrizione ipotecaria.

Quello che colpisce nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione è la motivazione che l’INPS ha fornito riguardo ad aspetti di gestione delle rappresentazioni processuali al punto da dedurre:

  • “che i provvedimenti sospensione dell’esecutività di due ruoli erano stati debitamente comunicati dal debitore al concessionario; che l’iscrizione ipotecaria era stata effettuata (il 27.10.2003) sulla base di un ruolo la cui esecutività era stata sospesa e di altri tre ruoli non ancora opposti;
  • che l’INPS aveva provveduto allo sgravio dei contributi iscritti a ruolo con provvedimento del 4.2.2004, al momento in cui era stato letto il dispositivo della sentenza del Tribunale di Prato che aveva accolto l’opposizione del Napoli;
  • che pertanto «se anche vi è stato un danno per il debitore conseguente all’iscrizione ipotecaria, questo alla luce delle emergenze processuali non è certamente ascrivibile all’INPS, tanto più che l’iscrizione di ipoteca è avvenuta, per una parte su un  titolo di cui era stata comunicata al concessionario la sospensione dell’esecutività; e per un’altra per titoli non ancora opposti in sede giudiziale e, quindi, esecutivi»”

Non è raro rilevare procedimenti in cui l’INPS racconta la sua versione dall’alto della sua più elevata credibilità istituzionale, tuttavia non sempre poi è in grado di sostenere le proprie ragioni in assenza di una puntuale ed adeguata produzione documentale.

Mancanza di chiarezza e corrispondenza tra fatti e produzioni documentali

Nel caso della decisione di cui si parla è la stessa Corte di Cassazione che ha dovuto rilevare come il ricorso difetta di una adeguata esposizione dei fatti di causa essendosi l’INPS come ricorrente, limitato a riportare il contenuto della sentenza impugnata nella quale di fatti si davano per conosciuti e quindi il ricorso è risultato carente di una idonea illustrazione dello sviluppo della vicenda che è sfociata nell’iscrizione dell’ipoteca.

L’avere riportato una sequenza delle circostanze di fatto in modo sommario e non specifico senza dettagliare la trascrizione con le parti salienti degli atti richiamati ha fatto si che la Corte non abbia potuto agevolmente localizzare i contenuti ha fatto optare la suprema Corte per l’inammissibilità del ricorso.

Di fatto la Corte di Cassazione, e precisamente l’ordinanza della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 22166 del 3 agosto 2021, punta il dito sull’assenza di una sufficiente chiarezza espositiva in ambito processuale con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato dall’INPS e definitività della sentenza di merito.

ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22166/2021

CASSAZIONE 3 AGOSTO 2021

Ad avviso di questo studio il criterio di sufficiente chiarezza espositiva deve permeare non solo la fase processuale, ma l’intero procedimento amministrativo che la precede.

Capita spesso, infatti, che le pretese degli istituti di previdenza siano poco chiare o addirittura prive di precisazioni sufficienti a capire l’origine degli addebiti. In questi casi il difetto di motivazione non può non essere preso in considerazione da parte di chi è costretto a difendersi senza avere la possibilità di prendere posizione sulla questione specifica che emergerà solo una volta radicato il processo.

Ma questo non è l’unico caso che può verificarsi perché il danno può derivare anche da un errato blocco del DURC da parte di uno degli enti preposti.

Causa contro INPS: conclusioni

Da qui la necessità di monitorare costantemente, con l’assistenza di un valido professionista abilitato alla consulenza del lavoro, il cassetto previdenziale dell’impresa in modo tale da mantenere una costante capacità reattiva contro eventuali pretese che spesso comportano improvvise problematiche di DURC o di iscrizioni a ruolo di crediti.

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About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.