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Categoria: Poteri, doveri, limiti degli Ispettori

La legge 628 del 1961 ha individuato i compiti degli organi periferici del Ministero del Lavoro. Ha stabilito che l’Ispettorato del Lavoro (oggi INL) ha tra i suoi compiti principali quello di vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell’agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi, nonché di vigilare sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro.
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Ad oggi, a seguito della nascita del servizio ispettivo integrato, le attività di cui sopra vengono svolto in sintonia da Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL.

Gli ispettori hanno il potere di accedere a tutti i locali delle aziende per esaminare i documenti che abbiano diretta od indiretta pertinenza con i rapporti di lavoro, con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e l’erogazione delle prestazioni. Hanno altresì il potere di assumere dai datori di lavoro e dai lavoratori dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi ed all’erogazione delle prestazioni.

Su tale argomento però è importante segnalare la prassi piuttosto diffusa, di assumere dichiarazioni definite “spontanee” dal datore di lavoro giustificate dall’art.lo 4 della legge 628 del 1961 ed alle sanzioni penali da applicare in caso di notizie errate.

Dichiarazioni che, talvolta, non sono spontanee, ma frutto di veri e propri interrogatori.

Tale onere di informativa (certamente sanzionato ove il datore di lavoro ometta di riferire elementi necessari all’accertamento e di stretta legalità quali per esempio fornire le proprie generalità, esibire i documenti aziendali quali il LUL, i contrati di assunzione ecc.) non può però costringere il datore di lavoro ad auto-accusarsi di fatti specifici a se sfavorevoli.

Conferma dell’esistenza di un limite volto ad arginare la capacità penetrativa del’accertamento giunge sia dalla normativa nazionale che dalla giurisprudenza internazionale.

Sul primo fronte interviene l’estensione delle garanzie previste dall’art.lo 12 dello statuto del contribuente anche agli accertamenti previdenziali.

L’art.lo 12 al comma 2 stabilisce altresì che “Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facolta’ di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche’ dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.”.

Sul fronte internazionale merita di essere citata la Sentenza n. 1163 del 5 aprile 2012 – Chambaz / Svizzera – della Corte Europea che pur inerendo l’ambito penale, statuisce dei principi di ben più ampia portata. Infatti, secondo tale sentenza, nel prevedere il diritto ad un equo processo, vieta agli stati di obbligare – con la minaccia della applicazione di una sanzione – il titolare di un diritto a fornire prove che siano contrarie al suo interesse ed alla sua stessa difesa. Sussistono pertanto forti dubbi sulla legittimità e spendibilità istituzionale di una dichiarazione assunta dal diretto interessato quando risulta essere stata ottenuta, in violazione del dettato dell’art. 6 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con la minaccia di una sanzione penale e la pretesa che l’interrogato-parte si auto accusi.

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