Cassa Edile o “sindacato di sistema”?


Molti si chiedono se la cassa edile è un obbligo di legge o se invece è una imposizione sindacale totalitaria.

L’articolo 36 del CCNL edilizia industria stabilisce che Con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Questo significa che per avere il DURC devi iscriverti e pagare la casa edile e che per essere iscritto devi rinunciare ad adottare il ccnl dell’associazione a cui intendi aderire e piegarti a quello che viene imposto dalla cassa edile non solo da parte datoriale, ma anche da parte degli operai.

E’ quindi ormai consolidata l’esperienza comune che ci rappresenta come, nell’ambito di una sorta di democrazia sindacale realizzata attraverso un ben disegnato regime amministrativo di tipo totalitario, la cassa edile si atteggia alla stregua di un organismo istituzionale che addirittura assume iniziative affini alla vigilanza.

Il richiamo al concetto di Democrazia Totalitaria non è assolutamente casuale, vediamo perché.

per le casse edili  i toni tipo “Ente” sono diventati una abitudine.

Si deve premettere che molte aziende che vorrebbero pagare di più i loro dipendenti e che non aderiscono volontariamente ad alcuna associazione che ha sottoscritto il CCNL della triplice, senza alcuna iniziale assistenza legale, cercano di chiarire la propria posizione o per le vie brevi oppure mediante uno scambio di corrispondenza con le Casse Edili.

Questi soggetti, infatti, pretendono di affermare l’obbligatorietà dell’iscrizione e quindi il versamento del contributo addizionale agli accantonamenti che mediamente si aggira intorno al 10% della paga lorda di ciascun operaio (circa 2-3000 Euro/anno ad operaio).

La questione non è di poco conto e dei volumi e le contraddizioni di una certa realtà ci siamo già ampiamente occupati in passato rappresentando uno scenario tutt’altro che rassicurante ponendoci la domande se e fino a che punto può essere considerata obbligatoria.

A) La tesi dei sostenitori della legittimità delle casse edili

Ecco un esempio classico di comunicazione nel caso di azienda che svolge attività secondaria riconducibile all’edilizia:

“…. Riteniamo opportuno, inoltre, segnalare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020, allegata alla presente, si è espressa in tema di obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile di un’impresa classificata ai fini ISTAT e previdenziali come non edile, che applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del settore commercio. Riprendendo le conclusioni già emerse nel primo e nel secondo grado di giudizio, anche la Suprema Corte ha confermato che non sussiste alcun automatismo tra il codice statistico assegnato dagli Enti previdenziali ed il concreto accertamento dell’attività svolta (ipotesi in questione: progettazione, smontaggio e manutenzione e riparazione di ponteggi), che deve ritenersi appartenente all’area dell’edilizia qualora si tratti di attività ausiliaria a quella edile, in quanto realizzi una funzione accessoria che non avrebbe alcuna utile applicazione se scissa dall’attività resa dal committente. A partire dall’esame dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e sulla base di elementi documentali comprovati, è stato, quindi, accertato che l’impresa ricorrente svolgesse di fatto attività edile e che, pertanto, ne derivasse l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente. Vi invitiamo, infine, a porre attenzione al rispetto del CCNL edile, compreso l’obbligo di iscrizione e regolarità contributiva della Cassa Edile, anche nei confronti dei propri subappaltatori che eseguono attività rientranti nell’ambito edile, tenendo presente il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nonché i possibili riflessi negativi che possono derivare in tema di regolarità contributiva e di responsabilità in solido, dall’inosservanza di tale principio. I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione in merito.”

Il “punto di forza” vantato da parte da parte di questa “pseudo autorità” sembra essere la comunicazione prot. N. 9747/p/ep del 4 giugno 2020 emanata, a firma dei Dott.ri Antonio di Franco e Carlo Trestini, a nome della Commissione Nazionale paritetica delle casse edili.

Detta comunicazione non è il primo dei pluridecennali tentativi di ergersi ad insostituibile “Ente”.

Tuttavia si tratta di semplici istituti di contrattazione collettiva dal costo contributivo di adesione elevatissimo; anzi, tutte le entrate che queste pseudo autorità incamerano a titolo di contributo bilaterale, sono prive di predefiniti livelli di onere di destinazione. La loro utilità si desume, di volta in volta e da cassa a cassa, solo dalla quantità dei flussi delle sorti contributive rinvenibili nei bilanci (quindi esclusi gli accantonamenti che sono solo una stagnazione di denaro altrui) che effettivamente saranno destinate ai diretti associati finanziatori che destinano una cospicua percentuale (con oltre il 10% comprensiva di contribuzione inps sul contributo associativo -di cui costituisce imponibile nella misura del 15%-) di tutte le loro paghe lorde imprese ed operai coinvolti.

Quello che più colpisce è il tono con il quale si afferma che “A partire dall’esame dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e sulla base di elementi documentali comprovati, è stato, quindi, accertato che l’impresa ricorrente svolgesse di fatto attività edile e che, pertanto, ne derivasse l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente”.

Viene da chiedersi: sulla base di quali poteri conferiti e da chi provengono questi toni?

Sicuramente il cattivo uso dello strumento del DURC può costituire una prima forma di coartazione, ma il contesto in cui si muovono certi ambienti e certi interessi è molto più raffinato.

Sembra, soprattutto nella parte in neretto, di leggere un verbale di polizia giudiziaria: – “è stato accertato che … l’obbligo di iscrizione alla cassa edile …”.

Viene quindi anche da chiedersi, se effettivamente stessero così le cose, perché viene intimato di iscriversi e perché questo non viene fatto d’ufficio. Se vi fosse un obbligo di legge e se il richiedente avesse avuto una qualsivoglia (anche solo larvata) legittimazione, avrebbe avuto gli strumenti per procedere d’ufficio da un lato, ma anche l’obbligo di motivare ogni decisione come avviene in un paese che si palesa “democratico” per qualunque pubblica amministrazione.

Se da un lato “l’organizzazione sindacale è libera. – Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.” (Art.lo 39 della Costituzione) – dall’altro  “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale” (Art.lo 18 della Costituzione) e soprattutto “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (Art.lo 23 della Costituzione).

Cassa edile: chi la legittima?

In primo luogo occorre verificare se esiste una norma di legge che impone, in modo imperativo ed inequivocabile, l’iscrizione alla cassa edile.

In secondo luogo, se esiste, a quali soggetti esattamente si rivolge e con quali finalità.

In terzo luogo ci si deve porre il problema se tale ipotetico obbligo è in linea con la libertà di associazione sindacale.

In quarto luogo, il soggetto cassa edile, in caso di adesione coatta di soggetto non aderente, quale tipo di soggettività assume?

In quinto luogo occorre di conseguenza risalire alle norme che deve rispettare ed a quali oneri deve osservare e soprattutto a chi è tenuto a rispondere rispetto ai fini che afferma di prefiggersi.

Non esiste alcuna norma che impone in modo chiaro e preciso l’obbligo di associarsi e iscriversi e pagare, per poter lavorare in un determinato settore, la cassa edile lucchese con un contributo il cui costo è di circa il 10% della paga lorda di ogni operaio.

Una tale norma, per poter esistere, necessiterebbe di notevoli modifiche della costituzione in quanto costituirebbe una forma di associazione coattiva.

L’associazione coatta è quindi certamente la massima espressione dell’incostituzionalità ed evoca istituti corporativi che la storia avrebbe dovuto superare.

Ma quella sopra indicata non è certamente l’unica iniziativa posta in essere da parte di un certo ambito pseudo-burocratico.

Anche i singoli sindacati della triplice si muovono autonomamente per affermare la loro supremazia su tutte le altre organizzazioni al punto da stravolgere ogni ragionevole sentimento democratico.

Di fatto, invocando norme su norme, contrattazione collettiva circolari, accordi istituzionali e prassi, vorrebbero convincere l’universo a sostenere che la cassa edile è obbligatoria per legge senza che nessuno sappia poi dire, per quello che costa, cosa deve garantire, a favore di chi e per quale entità o proporzione economica.

Se una legge mi impone il pagamento di una somma mi deve anche indicare la causale. O è una tassa o è una libera obbligazione a prestazioni corrispettive; se invece è una obbligazione con una sola prestazione vincolata deve essere lo stato che deve garantire che a fronte di quella prestazione la controprestazione abbia un contenuto minimo vincolante e controllato.

Proviamo quindi a fare un elenco delle norme che certi sindacalisti anno dopo anno si sono annotati per persuaderci dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa edile.

Le più frequenti citazioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini

  • 18: Accantonamenti presso la Cassa Edile

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione.

Gli importi così calcolati vanno accantonati da parte delle Imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.

La Cassa Edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie (G.N.F.) soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate a tale titolo.

  • 36: Versamenti in Cassa Edile

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi Nazionali e territoriali sottoscritti dall’ANCE con le Organizzazioni sindacali Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L..

Legge n. 55 del 19 marzo 1990 “Legge antimafia”

  • 18: è obbligo dell’appaltatore “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori” (omissis) “l’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza di quanto sopra da parte dei subappaltatori“.
  1. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
  • 105 comma 9: “[omissis] L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile[omissis]”

Nota del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2007

  • l’impresa che opera nell’ambito del  mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D. Lgs. n. 494/1996)” e quindi all’iscrizione alla Cassa Edile
  • l’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente (Legge n. 296/2006)
  1. Lgs. n. 81/2008
  • 90 comma 9, lettera b) (all. 3)
  • il responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE

Queste le argomentazioni per quanto riguarda le attività edili da parte di aziende provenienti da paesi stranieri

  • Le imprese con sede in altro Paese hanno l’obbligo di applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa Edile, come previsto dal D. Lgs. 25/2/2000 n. 72 che recepisce la Direttiva europea 96/71/CE.
  • In relazione al fatto che anche dalle normative esistenti nei Paesi di origine possano essere garantiti ai lavoratori distaccati trattamenti analoghi a quelli previsti per i lavoratori italiani, la CNCE, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha sottoscritto tre convenzioni, rispettivamente con la SOKA-BAU tedesca, la UCF francese e la BUAK austriaca, che prevedono la reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa dall’iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.
  • Fatta salva l’esistenza di condizioni analoghe in altre nazioni e anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti, al momento queste sono le uniche deroghe al principio generale della obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili italiane.

In sostanza quindi i sindacati sostengono il valore universale dell’obbligo di iscrizione alla cassa edile.

Certamente le procedure del DURC affievoliscono ogni tentativo di verifica della legittima iscrizione (con relativi cospicui versamenti) alle casse edili.

B) La tesi di chi contesta la legittimità della pretesa che tutti si iscrivano e versino il contributo del 10% (oltre accantonamenti) alle casse edili

Sinceramente, nessuna delle norme sopra indicate afferma con chiarezza che tutte le aziende edili sono tenute ad iscriversi ed a versare i contributi di iscrizione alla cassa edile che, come noto, in quasi tutte le province o sedi si aggirano su una percentuale del 10% del salario lordo di ciascun operaio occupato.

Analizzate una per una tutte le norme sopra richiamate mai affermano un obbligo che vada oltre al rispetto del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva più rappresentativa su base nazionale.

Una prima domanda si pone riguardo a come si possa affermare la maggiore rappresentatività in un contesto in cui l’imposizione adesiva viene coartata con gli strumenti del DURC incrociato con le prassi amministrative degli enti i quali subordinano la legittimità degli atti autorizzativi edilizi all’iscrizione a questa o quella cassa edile.

Detto questo, senza per questo offendere l’intelligenza del lettore che dovrà pure domandarsi quale valore possa avere un contesto adesivo molto simile al valore di quella che normalmente viene definita “democrazia totalitaria”.

cassa edile

La finalità del Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici

Il comma 6 dell’art.lo 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163  é inserito nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2006 Supp. Ord. N. 107), ma tale normativa riguarda esclusivamente gli appalti pubblici non solo non è pertinente al caso che ci occupa, ma se interpretato nel senso di obbligo di dover pagare il contributo ad una determinata cassa edile a prescindere dagli altri parametri contrattuali, è di tutta evidenza, in questo senso, incostituzionale.

La finalità, della predetta norma, altro non può essere che quella di evitare un dumping sui trattamenti economici e contributivi nel senso che i ribassi di gara non possono essere combattuti sul terreno del minor costo della manodopera e della sicurezza del lavoro (vedasi il decreto 81/2008), ma solo sugli atri fattori produttivi.

E’ un dato di fatto che l’intimazione effettuata dalla cassa edile contiene formulazioni a carattere imperativo, considerando che nel richiamato caso del Tribunale di BOLZANO, é che tale soggetto non è stato parte del giudizio. Quindi é da ritenere che l’oggetto della vicenda riguardava solo l’aspetto contributivo nei confronti dell’INAIL e che, pertanto tale sentenza è applicabile solo alle parti di quel processo.

E’ certamente opportuno che ogni cassa edile (che afferma l’obbligatorietà di iscrizione e di versamento del 10% di tutte le retribuzioni lorde dei suoi operai) faccia conoscere a che titolo, per quale periodo, in base a quale norma chiaramente definita avanza ogni pretesa di iscrizione ; ma soprattutto se tale pretesa è da considerare limitatamente ad eventuali lavori svolti in edilizia od a tutti.

La modulistica a disposizione sul sito della cassa edile, peraltro, non consente alcuna libertà di scelta ed ha una impostazione di tipo costrittivo circa il ccnl che deve essere applicato.

Sarebbe quindi opportuno che tale “pseudo istituzione” fornisse adeguata chiarezza se agisce a titolo associativo oppure a titolo di imposizione pubblica; non essendo sufficiente l’eventuale appoggio interpretativo da parte di alcuni organi istituzionali (vedasi in noto caso della circolare INL n. 3/2018 successivamente rivisitata per evidente illegittimità).

E’ del tutto evidente che un versamento imposto con l’appoggio palese o velato delle autorità a favore di organismi privati in violazione delle libertà di associazione si porrebbe come finanziamento pubblico al sindacato; con tutte le conseguenze di legge fatta salva anche la possibilità di tutela in caso di abusiva violazione di legge.

Essendo i toni della pretesa da parte dell’entità che rivendica posizioni pseudo istituzionali, riconducibili ad una impostazione imperativa sarebbe opportuno assumere ogni iniziativa volta ad ottenere la dovuta chiarezza sul punto alle sedi deputate alla vigilanza su tale tipo di soggetti, compresa la Corte dei Conti laddove si possa dimostrare la sussistenza di coartazione associativa.

E’ evidente che l’associazione coatta alle organizzazione stipulanti innesca un meccanismo di alterazione dei risultati legati al rilievo della maggiore rappresentatività su base locale e nazionale che, nel settore edile più che in altri, si tocca con mano e che sono significative al fine dell’ottenimento ed il mantenimento di prerogative che risultano cristallizzate e non certamente riconducibili ad una rappresentatività costituita su base libera e democratica.

La collisione di tale sistema, certamente caldeggiato da alcune frange della pubblica amministrazione, con la struttura costituzionale della repubblica italiana è di tipo distruttivo ed avversivo nei confronti di nuove libere associazioni che hanno tutto il diritto di evolversi in tutti gli ambiti economici.

Del resto il vastissimo bacino di utenza, i grandissimi numeri che caratterizzano il settore edile e l’elevatissima percentuale del 10% quale contributo addizionale agli accantonamenti, rappresenta una disponibilità di entrate che lascia trasparire che quella che dovrebbe essere una struttura a carattere sindacale bilaterale, di fatto ha la capacità di diventare una vera e propria entità ad elevata potenza economica capace di vigorose influenze.

Influenze certamente amplificate od amplificabili se si considerano gli effetti che possono avere norme tipo l’art.lo 8 del Decreto Legislativo 124/2004 laddove si afferma che “La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d’intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e’ definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Risulta illuminante al riguardo l’Art. 36 del CCNL dell’Edilizia avente ad oggetto i VERSAMENTI IN CASSA EDILE.

Tale articolo prevede che:

“a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l’Ance e la Fe.N.E.A.L. – U.I.L. la F.I.L.C.A. – C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti. I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina. L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra. Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.

Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili accertate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori. La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

b) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi

b-bis Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.

c) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

Dal 1° ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

L’importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato – unitamente all’importo a proprio carico – alla Cassa Edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al sesto comma della lettera a) del presente articolo.

Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all’ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.

La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza. In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a) possono prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.

L’importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.

Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all’ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.”

Dalla semplice lettura della lettera b) del citato articolo del CCNL edilizia appare evidente che iscrizione significa vincolo al rispetto del contratto e che tale vincolo viola il diritto di libertà associativa costituzionalmente garantito.

E’ logicamente provato che il CCNL dell’edilizia, se coartato attraverso strumenti amministrativi cogenti, viola la Costituzione.

Dalla semplice lettura del testo del ccnl emerge che l’iscrizione alla cassa edile può avvenire soltanto calpestando il diritto diritto di associazione garantito dalla Costituzione.

Analoga sensazione si ha quando si esamina la modulistica messa a disposizione dalle casse edili le quali prevedono come unica possibilità quella di dichiarare l’applicazione del solo contratto collettivo dalle stesse individuato; senza alternative.

Questa impostazione oltre ad avere riflessi immediati sul piano economico, assume rilievo sotto il profilo del mantenimento della c.d. “maggiore rappresentatività” stabilizzata da un contesto che pone le casse edili in una posizione dominante a carattere certamente non democratico e ad evidente stampo oligarchico.

  • Appare inoltre evidente che laddove fosse possibile una iscrizione d’ufficio alla cassa edile, la stessa, non avendo alcuna legittimazione di tipo adesivo, dovrebbe essere in regola con tutte le autorizzazioni ad operare a favore di soggetti non associati per lo svolgimento di attività assimilabile a quella bancaria, assicurativa e dovrebbe anche trovarsi in regola con tutti i protocolli di sottoposizione ai controlli di competenza in materia di finanziamenti pubblici a favore di soggetti privati ecc…

Si reputa opportuno rappresentare, infine, che laddove si dovessero riscontrare, nei comportamenti di pubblici ufficiali od esercenti di un pubblico servizio, violazioni dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle leggi quali  autorità illegittimamente coinvolte nella vicenda, è sempre da valutare la considerazione di quanto previsto dall’art.lo 28 della Costituzione il quale prevede che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Premesso tutto quanto sopra non si può che affermare che un settore diverso da quello reclamato come assimilabile all’edilizia da parte delle casse edili e rivendicato dalle casse quale settore di estensione, se può contare su una propria contrattazione collettiva che ha radici solide ha certamente ulteriori argomenti sui quali puntare.

Tanto più si dovrebbero considerare ulteriori elementi di infondatezza nel caso in cui le retribuzioni sono superiori a quelle degli edili puri.

In ogni caso gli unici soggetti che possono vantare titolo ad un diverso trattamento od applicazione di CCNL sono:

  • i lavoratori (che nel nostro caso in particolare possono addirittura contare su un trattamento economico più favorevole e che mai accetterebbero retribuzioni e trattamenti inferiori) e
  • gli enti previdenziali INPS ed INAIL (che mai rinuncerebbero ad una base minimale imponibile superiore).
  • Le stazioni appaltanti nei casi previsti dalla legge e con i limiti da questa imposti senza interferenze con i fondamentali diritti costituzionali.

Al riguardo una simulazione effettuata su basi contrattuali omogenee distinte per categoria può sempre fornire una valida dimostrazione di come il ccnl applicato nel settore lapideo sia ben più favorevole ai lavoratori ed agli enti di quello invocato da cassa edile.

Una ultima notazione merita la circostanza che spesso un’azienda appartenente ad un settore vicino a quello edile, ma diverso, in applicazione del contratto collettivo di effettiva appartenenza (prendiamo come esempio quello dei lapidei), l’azienda da anni versa già il contributo ad altro ente bilaterale e certamente non può essere da alcuno obbligata a versare un contributo ad altro ente bilaterale determinato da terzi.

Non è certo ammissibile una doppia contribuzione né una contribuzione di tipo “bilaterale” coattivamente segmentizzata, né appare ammissibile la logica della prevalenza basata “sull’interesse alla massimizzazione del finanziamento sindacale” con dichiarazione di prevalenza delle casse edili sugli altri enti bilaterali.

Cassa edile: i paradossi giuridico-istituzionali

Paradossale sarebbe anche una vis attrattiva ad esclusivo favore della cassa edile non potendo essere il criterio privilegiato la convenienza economica e gli introiti a favore del sindacato più influente nell’ambito delle pubbliche amministrazioni che gestiscono le pratiche autorizzative.

Un conto sono le finalità perseguite dalla normativa sugli appalti pubblici (evidentemente ispirate all’uniformità dell’osservanza della contrattazione collettiva affinché la concorrenza tra le imprese non costituisca dumping per gli oneri retributivi e sociali), un conto sono le norme che governano i liberi rapporti tra privati datori di lavoro e lavoratori.

Ne consegue che, se la cassa edile che ha affermato: –  sulla base di elementi documentali comprovati, è stato, quindi, accertato che l’impresa ricorrente svolgesse di fatto attività edile e che, pertanto, ne derivasse l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente” ritiene di aver diritto di pretendere una iscrizione coattiva, dovrà farlo motivatamente attenendosi alle modalità ai principi e con le garanzie a difesa previsti dalle norme di legge.

Per ulteriori approfondimenti

vi invitiamo a leggere una più completa ed esaustiva (contenente anche gli aspetti storico-genetici delle casse edili)  nostra precedente trattazione.

Per assistenza e consulenza

è possibile contattarci per un preventivo al 3474775915 (Avv. Vito Tirrito) o 05841840275 (Avv. Michael Tirrito) che sarà possibile solo dopo una prima esposizione, anche solo sommaria, della posizione aziendale.


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.