Cassa Edile Obbligatoria?


E’ veramente obbligatoria la Cassa Edile ?

La domanda merita un approfondimento giuridico relativamente alla sussistenza o meno una legge che impone in modo chiaro e univoco l’iscrizione alle  casse edili.

Occorre quindi fare un percorso per valutare, corrispondentemente la legittimità e la congruità delle somme eccedenti gli accantonamenti che sistematicamente e conseguentemente a previsioni normative come quelle del DURC sono addebitate al datore di lavoro ed al lavoratore nella misura globale che varia sul territorio nazionale dal 8 al 10% della retribuzione lorda di tutti gli operai. Tale riflessione avviene con particolare riferimento ai limiti giuridici di tale obbligo (quando e se sussistente) ed alla correttezza della gestione del relativo flusso di denaro proveniente da datori di lavoro e lavoratori non appartenenti alle categorie e comunque non iscritti alle organizzazioni costituenti le singole casse edili e comunque non rappresentati o, per appartenenza di categoria, non associabili.

1- Introduzione

cassa edileCome è noto le casse edili altro non sono che enti bilaterali, cioè enti di diritto collettivo privato, costituiti per raccogliere mensilmente e distribuire semestralmente, l’accantonamento di alcune voci retributive degli operai edili.

La loro fonte ispiratrice sono i vecchi contratti collettivi degli anni cinquanta pubblicati su Gazzetta Ufficiale a seguito della c.d. Legge Vigorelli e quindi, nei soli confronti delle categorie da essi previste e rappresentate, aventi efficacia “Erga Omnes”.

Apparentemente la Cassa Edile si presenta come una sorta di buon padre di famiglia che, rilevata l’incapacità del figlio di mettere da parte qualche risparmio, accantona ogni mese qualche spicciolo per ridargli quanto risparmiato in occasione delle vacanze.

Come vedremo, invece, così non è.

Non solo l’operaio edile non è più quell’incapace operaio che partiva dal paesino sperduto per andare a lavorare nelle baracche attrezzate dei vari cantieri edili tipici degli anni ’50, ma si deve riconoscere che dietro a tale modalità di raccolta del risparmio si celano interessi poco chiari e spesso meritevoli di riflessioni sulla rappresentanza democratica delle organizzazioni sindacali e sulla legittimità del forzoso loro finanziamento.

Per maggiore chiarezza affronteremo il problema dell’esistenza o meno di un finanziamento indotto e sostenuto dalle istituzioni a favore di solo alcune organizzazioni sindacali.

A tale prospettazione corrisponde una carenza di spontanea  rappresentatività derivante dalla canalizzazione da parte di norme che favoriscono, o comunque sono applicate in modo da favorire, esclusivamente alcune sigle.

Il problema va ben oltre le argomentazioni di chi sostiene che i corsi formativi (per il vero ormai assai rari) costituirebbero solo occasioni per far tesserare i lavoratori alle sigle sindacali degli organizzatori e la questione così come sopra illustrata si spinge ben al di la degli accantonamenti. Accantonamenti che riguarda i ratei di tredicesima mensilità, festività ed altri istituti a cadenza spalmata nell’arco dell’anno che i datori di lavoro iscritti alle casse edili sono soliti versare a queste ultime in ratei mensili che, proprio in quanto somme accantonate, ritornano all’operaio edile con cadenza semestrale.

La percezione che ha l’operaio circa la funzione della cassa edile è quella di ente che eroga delle somme, ma il medesimo lavoratore non conosce quanto in più, rispetto a quanto la cassa ha ricevuto da lui e dal suo datore di lavoro. Il lavoratore non viene messo al corrente di quanto, di tutte le somme versate dal datore di lavoro è rimasto sul conto corrente della cassa edile.

La differenza che rimane ogni mese sul conto corrente della cassa edile fa parte di ciò che ci occuperà nella trattazione che segue.

E’ quindi opportuno tenere conto di quanto che va oltre quegli accantonamenti che hanno una mera funzione di tipo restitutorio (funzione che le casse edili solitamente svolgono per somme che si aggirano intorno al 14% della paga mensile lorda di ciascun operaio edile).

Il quesito pertanto investe l’altro 8-10% circa che ciascuna cassa edile addebita in parte al datore di lavoro ed in piccola parte anche al lavoratore a titolo, si usa dire, di “contribuzione”.

L’imponibile, per così dire, altro non è che la paga lorda di ciascun lavoratore.

E’ ormai talmente radicata l’idea che si tratti di veri e propri contributi che anche il legislatore sembra, ma con le riserve di interpretazione e legittimità che più avanti si illustreranno, considerarli necessari affinché l’azienda possa ritenersi in regola con il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.

Ne nasce tuttavia l’aspettativa di conoscere i contenuti della controprestazione, se è disciplinata e se effettivamente viene, ed eventualmente in quale misura, erogata da parte delle c.d. casse edili.

Il quesito è poi stato posto anche in riferimento alla possibilità che può avere, il soggetto obbligato al pagamento di tali somme, di verificare la corretta destinazione istituzionale (ammesso che chi ha previsto tale valenza “contributiva” abbia determinato con certezza tale “corretta destinazione istituzionale”) del relativo flusso di denaro ed eventualmente la legittimità del suo corretto impiego.

Sulla scorta del principio di effettività del flusso si può infatti rilevare che se tale percentuale andasse effettivamente, dedotte le sole spese di mera gestione, ad irrogare previdenze e servizi a favore degli operai edili, si dovrebbe parlare di evidente funzione a carattere assicurativo previdenziale.

Se al contrario tale flusso di denaro venisse utilizzato per  impinguare le casse dei sindacati costituenti,  per gli aristocratici stipendi dei suoi dirigenti o le locazioni di sedi diversamente destinate, o per regali ad addetti a speciali uffici ovvero ad avvantaggiarne i relativi apparati (anche sotto il profilo di costituzione di sovraoccupazioni a sfondo meramente stipendiale quale abnorme anticipazione di possibili privilegi pensionistici) si imporrebbero alcune riflessioni  sulla qualificazione dei soggetti casse edili e che si spingono necessariamente ben oltre la materia giuslavoristica.

La questione riguarda la comprensibilità dell’imposizione di quel 10% sulle retribuzioni lorde dei lavoratori (percentuale che incamera mensilmente la cassa edile), posta in essere anche attraverso il coinvolgimento degli enti comunali in particolare, e dei suoi funzionari e dirigenti, ed il cui pagamento potrebbe essere vissuto quale unico modo per poter ottenere l’affidamento di appalti pubblici o privati.

Al riguardo un aiuto interpretativo sulla possibilità che a livello istituzionale si spinga molto nel senso di una sorta di “finanziamento pubblico” a certe organizzazioni sindacali, se ce ne fosse stato bisogno, arriva dalla lettura dei primi paragrafi della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avente ad oggetto l’”art.lo 1, comma 1175 della legge 296/2006 – attività di vigilanza – recupero di benefici normativi e contributivi”.

L’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La disposizione stabilisce, in altri termini, che per accedere ai benefici in questione – di cui è stato fornito un elenco esemplificativo con nota del Ministero del lavoro prot. n. 1677 del 28 gennaio 2016 e che ad ogni buon fine si allega – è principalmente necessario il possesso del DURC, dando inoltre evidenza degli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi – stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – che il datore di lavoro deve comunque osservare.

Non è di immediata intuizione, ma se si rilegge attentamente l’interpretazione data nel 2017 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, differisce dal testo normativo.

In particolare quel “fermi restando gli obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali       nonché         …. “ in cui le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale sembrano riferirsi solo ai contratti territoriali o aziendali, nella parte interpretativa si allarga ed assume un aspetto più universale.

Quella definizione originaria che appariva come una lontana eventualità limitata al “fermi restando” che significa “senza niente aggiungere”, ora fa espresso riferimento agli obblighi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative che il datore di lavoro deve comunque osservare.

In realtà l’unica cosa che si osserva è il graduale allontanamento dagli articoli 36 e 39 della Costituzione.

Infatti, in mancanza di garanzie ex art.lo 39, lo stabilire con una circolare che i benefici contributivi sono concessi, non in relazione al rispetto dei minimi retributivi, ma all’applicazione di certi contratti collettivi e non altri, merita quelle riflessioni che mi spingono ad andare oltre in una analisi che merita questo tipo di approfondimento.

 

La questione non ha una sfumatura meramente teorica ma una rilevanza giuridica ed economica di notevole entità.

Infatti, tenendo conto che  la suddetta percentuale del 10% di -chiamiamolo- “contributo per ente bilaterale cassa edile” si aggira al di sopra di 2.000,00 euro all’anno per ciascun operaio edile occupato e che, secondo dati istat gli operai edili in passato hanno superato i 2 milioni poi scesi con la crisi  a circa 1,5 milioni di addetti, la cifra in gioco si aggira attualmente intorno ai 3 miliardi di euro all’anno e grava, come una palla al piede, sul settore edile, quello che alcuni economisti in passato hanno definito “il volano dell’economia”.

Tale cifra prospetta un’ottica di possibile tentativo di occupazione del mercato che, sotto il profilo economico, è capace di destare l’interesse e gli appetiti di ogni lobby (in senso tecnico da considerare come tali anche taluni sindacati che si autodeterminano, più rappresentativi) in grado di avvantaggiarsene.

Questi importi incamerati dalle casse edili a titolo di “contributi” appaiono di significativa evidenza quale inutile e superato duplicato di spesa se solo si pensa che l’INPS, contrariamente e diversamente da quanto avveniva negli anni ’50/’60, quando sono nate le prima casse edili (secondo le previsioni della contrattazione collettiva erga omnes pubblicate sul sito), oggi gestisce  già (l’INPS preleva percentuali che si aggirano intorno al 40% della retribuzione lorda di ciascun lavoratore),  oltre ai fondi invalidità, vecchiaia e superstiti (quindi comprese le vedove per tutta lo loro esistenza), anche la malattia e varie forme di ammortizzazione sociale come casse di integrazione a cui si devono aggiungere anche i fondi di garanzia per il TFR e le ultime retribuzioni nonché molti altri sussidi ed istituti di previdenza. Inoltre arriva anche a fornire anche, alle associazioni datoriali, fondi per la formazione delle maestranze girando alle associazioni bilaterali di categoria (da cui non sembrano escluse le aziende edili nell’ambito delle casse edili od altri enti formatori come i CPT od altro ad esse riferibili), per la formazione, la percentuale dello 0,3% dell’imponibile.

E’ importante quindi verificare alla radice non solo la legittimità soggettiva degli enti che riscuotono tali somme e di cui si illustrerà meglio in seguito, ma soprattutto ed anche la loro utilità sociale nonché modalità con le quali le stesse casse edili sono solite agire sul mercato per far si che tutte le imprese edili siano tenute a versare gli importi che le medesime liberamente senza alcun apparente vincolo di trasparenza e legalità contabile, auto-determinano. Il settore dell’edilizia è da sempre considerato il motore trainante dell’economia e snodo fondamentale per ogni attività istituzionale nell’ambito della quale la legalità è costantemente, assieme alla sicurezza del lavoro, al centro di ogni dibattito.

2 – Evoluzione delle Casse Edili

Dalle pronunce della Corte Costituzionale ai tentativi di dare legittimazione con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e sul DURC.

L’estensione dell’obbligo di iscrizione alla cassa edile a tutti, compresi i soggetti non liberamente aderenti ed estranei alle associazione costituenti l’ente medesimo, è argomento dibattuto da tempo e da oltre mezzo secolo le casse edili stanno tentando di legittimare tale estensione per poter mettere le mani su quella che è una enorme quantità di denaro e di potere (vista soprattutto la possibilità di svolgere una sorta di vigilanza attraverso i comitati paritetici territoriali -CPT- costituiti in alcune province).

E’ opportuno fare riferimento alle numerose pronunce della Corte Costituzionale.

La sentenza n. 43 del 26 maggio 1965 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 19 giugno 1965, richiamando i precedenti della medesima Corte le Sentenze 4 luglio 1963 n. 129, 18 marzo 1964 n. 31 e 23 ottobre 1964 n. 78 ha ben chiarito che gli articoli 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell’imporre al governi di uniformarsi a tutte le clausole dei contratti collettivi nazionali, nonché dei contratti integrativi provinciali stipulati dalle associazioni sindacali, “non hanno inteso includere fra esse quelle che rendono obbligatoria anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti l’iscrizione alle casse edili”.

Ha precisato inoltre la Corte che “l’addestramento professionale, affidato dall’art.lo 61 del contratto collettivo nazionale e dalla clausola 10 dell’accordo collettivo provinciale alle associazioni di categoria, non è suscettibile di estensione ai non appartenenti alle associazioni disposta dai citati decreti presidenziali, in quanto, mentre non può ritenersi attinente alla specifica finalità posta dall’art.lo 1 della legge 741 di assicurare i minimi inderogabili salariali e normativi, importa anche per gli estranei alle associazioni la necessità dell’instaurazione di rapporti con queste, rapporti che esulano dal contenuto caratteristico dei contratti collettivi riguardante solo la disciplina dei diritti e obblighi intercorrenti direttamente fra singoli lavoratori e datori di lavoro.”

Ma anche con la successiva sentenza n. 71 del 1970 la medesima suprema Corte ribadisce quanto sopra e ricorda che in ogni caso: – “le disposizioni e gli accordi o contratti collettivi relative  agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l’adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.

D’onde l’illegittimità della norma impugnata che prescrive l’accantonamento presso la cassa edile delle somme dovute per gratifica natalizia e festività”.

Nonostante quanto sopra, lasciato passare un po’ di tempo affinché le suddette pronunce della Corte Costituzionale fossero dimenticate, la questione è stata riproposta in termini più evoluti e moderni attraverso  l’inserimento delle casse edili nello strumento del DURC e della sicurezza sul lavoro.

Tentativo di legittimazione attraverso la normativa sulla sicurezza del lavoro.

Spesso la normativa ha accostato la regolarità formale della posizione contributiva dei lavoratori a quella in materia di sicurezza del lavoro.

In realtà, escludendo i casi di vero lavoro nero e caporalato (da non confondere con le mere irregolarità formali o di semplice inquadramento), il versamento dei contributi e gli apprestamenti di cantiere, sono elementi contrattuali di tipo pubblicistico o privatistico scollegati con la sicurezza del lavoro e del cantiere.

Solo per fare qualche esempio, un parapetto costruito a regola d’arte può esistere o non esistere a prescindere dalla circostanza che siano stati versati i contributi all’INPS o all’INAIL. Non si comprende che relazione possa avere la sicurezza con una cassa edile che costa il 10% della forza lavoro.

Il lavoratore può indossare o meno il casco a prescindere da ogni circostanza previdenziale. In sintesi, previdenza e sicurezza sono elementi collegati solo in senso filosofico essendo ogni riferimento ad aspetti di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come pure ogni riferimento a formazione ed informazione, concetti avulsi dal tessuto gestionale delle assicurazioni di Stato per le quali, in ogni caso, vale la regola dell’automaticità delle prestazioni.

Anche nel caso di fornitura di scarpe anti infortunistiche, tute in simil carta ecc… che sporadicamente alcune casse edili forniscono agli operai, non esiste una esenzione a favore del datore di lavoro per quanto riguarda l’obbligo di fornire i dispositivi individuali di protezione previsti dalle norme sulla sicurezza del lavoro. Se il Datore di lavoro non fornisce i dispositivi di protezione individuali (DPI) viene sanzionato non avendo alcun rilevo il fatto  che spende circa 2.000,00 euro all’anno per la cassa edile.

Mancando una equivalenza certificativa di adempimento agli oneri di formazione ed informazione o di dotazione dei dispositivi individuali di protezione, ogni obbligo di versamento del contributo alle casse edili che invoca il profilo della sicurezza del lavoro legato, in quanto obbligo, rivela profili di manifesta contraddittorietà normativa.

L’errata associazione tra formale irregolarità di inquadramento e pericolo del lavoro si presta a quegli equivoci che, abilmente ed abitualmente sfruttati da chi vuole orientare l’informazione, consentono di affermare che laddove manca una formalità amministrativa diversa dalla sicurezza sul lavoro, vi siano cantieri pericolosi.

Allo stesso modo ritenere che l’aggiunta di controlli, orientabili e generali, da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione ed invevitabilmente in posizione di conflitto di interessi (spesso alla presidenza delle casse edili “provinciali” sono collocati imprenditori industriali appartenenti alle associazioni industriali che partecipano attivamente a gare di appalto o che hanno l’interesse a contrastare le attività delle imprese minori come quelle artigiane laddove si affaccino nel mondo degli affari più grossi), possa costituire un modo per arginare la corruzione è opinione altrettanto fuori luogo.

Infatti, fatti salvi i casi di patologia cronica, spesso la corruzione si annida proprio nell’eccesso di burocrazia e di discrezionalità delegata, ancor di più se a terzi che a loro volta non sono controllati da alcun soggetto super partes o che, addirittura, sono controllati o controllabili, da parte di soggetti “concorrenti” associati dominanti.

Lentezza della giustizia ed eccesso di burocrazia, sovente, sono anche il combustibile affinché l’impresa, strangolata dalla necessità di andare avanti e non avendo spesso la capacità economica per attendere  ogni sua più buona ragione dal Tribunale, può trovarsi costretta alla scorciatoia criminosa.

Ne consegue che ogni iniziativa volta ad incrementare gli adempimenti burocratici deve sempre essere vagliata anche nel senso della legalità sostanziale e non solo con le enunciazioni formali e di facciata.

L’edilizia, peraltro, già ampiamente regolamentata oltre che dalle norme legate alla sicurezza statica dell’azienda, è soggetta anche ad una speciale vigilanza addizionale (rispetto alle sole USL) da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e dei relativi nuclei dei Carabinieri.

Anche la disciplina della sicurezza si è occupata fortemente dei più peculiari aspetti dinamici dell’edilizia tant’è che è stata attuata la speciale disciplina relativa ai cantieri temporanei e mobili applicata inizialmente con il Decreto L.vo 494/96 poi confluito nell’attuale testo unico della sicurezza del lavoro.

Quando è stata emanata tale disciplina si è tenuto conto della necessità di aggiungere alla normale tutela dell’azienda statica (per esempio un capannone organizzato, una catena di montaggio e comunque uno stabile impianto di lavorazione ecc…) una normativa speciale per la particolare evoluzione dinamica che è insita nella costante modificazione evolutiva dei cantieri che ne costituisce il suo tratto tipico.

Il fenomeno dei lavori in edilizia si presenta storicamente strutturato secondo modelli organizzativi che si sono evoluti nel tempo nel senso che nella prima parte del secolo scorso l’imprenditore edile costruiva il fabbricato partendo dallo scavo e dalle fondazioni e, con gli stessi suoi operai, provvedeva alla costruzione fino ad arrivare all’installazione degli impianti, degli infissi e delle opere di finitura e falegnameria.

Tale modello organizzativo tipico della grande impresa di costruzioni, caratterizzato dalla costante presenza di un geometra di cantiere che aveva il controllo costante di tutta l’evoluzione delle attività e di tutte le maestranze all’opera, si è evoluto dando luogo ad un sistema produttivo iper specializzato attraverso il quale si è giunti ad una “polverizzazione” dell’assetto produttivo con conseguente venire meno di quell’autorità di coordinamento di cui erano precedentemente dotati l’imprenditore od il suo geometra di cantiere.

Si deve ulteriormente illustrare che la materia della sicurezza sul lavoro è stata regolamentata negli anni cinquanta con una disciplina che aveva contenuti di specifica normazione oggettiva.

In altre parole si proteggeva il lavoratore dall’oggetto pericoloso, si proteggeva l’arto con un oggetto riparatore e così via.

Successivamente il fenomeno rischio è stato preso in considerazione e contrastato con concetti di più marcata derivazione europea.

Concetti che hanno rivalutato e privilegiato il profilo soggettivo che vede come strumentale quello oggettivo. In ogni caso concetti che si rifanno alla formazione ed all’informazione quale criterio dominante della sicurezza.

Per quanto riguarda le conseguenze sui lavoratori c’è da rilevare che nel periodo precedente agli anni ottanta vi è stato un fortissimo ricorso alla c.d. monetizzazione del rischio; nel senso che si consentiva a che il lavoratore fosse esposto e lo si incentivava a continuare ad esporsi semplicemente, anche con avallo della contrattazione collettiva, pagandolo di più.

Questa forma di tesaurizzazione del rischio è via via venuta meno con l’avvento di una più sensibile cultura della sicurezza.

Non appare ammissibile che si possa imporre il pagamento collettivo se non sono definiti contenuti minimi dei servizi e poi non si verifica se ed in quale misura questi vengono o non vengono effettivamente erogati.

L’introduzione di norme che richiamano la cassa edile, facendo riferimento alle esigenze di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non solo non ne hanno specificato i contenuti di tipo formativo, informativo ed istituzionale, ma addirittura non danno alcun valore alla formazione ed all’informazione che comunemente si pensa che eroghino.

Basta leggere il testo unico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro per rendersi conto della scollatura che c’è tra formazione ed informazione collettiva fornita dagli enti bilaterali e la sua non valenza, nonostante gli elevati costi, ai fini di legge.

La funzione della cassa edile ha assunto quasi la connotazione di un dogma. Appare legittima, ma da nessuna parte istituzionale è precisato cosa dà, a chi, per quale costo e con quali vincoli di certezza e garanzie istituzionali.

Facciamo l’esempio della formazione per la quale il datore di lavoro già versa all’INPS la percentuale dello 0,3 % a titolo di “Fondo impresa”.

In ambito di vigilanza ispettiva (DTL, USL o Speciali Nuclei Carabinieri) poco importa se una azienda è iscritta o mento alla cassa edile perché la mancata formazione e informazione viene contestata al datore di lavoro a prescindere dall’iscrizione ad una cassa edile.

L’iscrizione alla cassa edile quindi nulla attesta e nulla vale sul piano delle previsioni rilevanti ai fini del testo unico della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Proprio una delle principali norme che legittimano il DURC a favore delle casse edili.

Ci se deve chieder, pertanto, quale sia il contenuto di quella regolarità che impone il pagamento alle associazioni sindacali, attraverso le casse edili, a fronte di così elevate somme. Molte hanno un nome provinciale o regionale, ingannevole sotto il profilo della indizione all’errore in quanto porta l’interlocutore a ritenere che si tratti di istituzioni universali ed a carattere di assoluta apparente assorbenza territoriale.

Introdurre indefiniti obblighi di iscrizione ad alcune casse edili (ed indefiniti sono se si leggono bene le fonti normative) nell’ambito delle norme delegate per la sicurezza del lavoro, senza riconoscerne la valenza ai fini formativi ed informativi, costituisce una leggerezza che ha il suo peso in ordine alla possibile evidenza di incostituzionalità della normativa per manifesta contraddittorietà.

Il DURC ed il raffinatissimo sviluppo del concetto di Cassa Edile

Anche il profilo che vorrebbe porre le Casse Edili quali soggetti attivi sul piano previdenziale non appare chiaro sia per l’esiguità delle prestazioni sia per gli eccessi di formalità che non sono trasparenti e verificabili in senso redistributivo.

Il settore è peraltro già gravato da una ulteriore disciplina penalizzante che si è aggiunta a tutte le altre nel senso di prevedere una contribuzione virtuale obbligatoria nei confronti dell’INPS e dell’INAIL nel caso di assenza del lavoratore.

Tale normativa è penalizzante soprattutto per le formalità che richiede e per i casi in cui lavoratori stranieri che non ritornano immediatamente dalle ferie trascorse nel loro paese di origine presentano una voragine contributiva ai fini INPS e notevoli difficoltà di licenziamento.

Le difficoltà nel licenziamento sono dovute alla mancanza di ricevimento del relativo provvedimento nella dimora italiana temporaneamente lasciata.

Pertanto la normativa, già di per sé è una trappola.

 

Una certa attenzione tuttavia merita il contenuto delle varie disposizioni normative relative al Durc (vedasi anche D.M. 24 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni) il quale costituisce un poderoso appiglio per indurre enti pubblici e casse edili ad esigere, e non solo a verificare, una regolarità contributiva vincolata e non discendente dal tipo di contratto collettivo concretamente applicato dall’azienda  e del tutto particolare sotto il profilo dei requisiti di legalità.

Preme rilevare, anzitutto, l’ambiguità della delega conferita al governo con il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 ed avente ad oggetto disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.

In nome della semplificazione l’art.lo 4 comma 1 di detto decreto, con una formulazione tanto generica quanto ambigua, afferma che “chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle casse edili. …”.

Forse questa è l’unica norma da poter prendere in considerazione ai fini dell’incostituzionalità nella parte in cui non prevede la libertà di un qualunque contratto collettivo nazionale di non prevedere una, ormai superata ed obsoleta, cassa edile.

La domanda viene spontanea:- a fronte di quali contenuti minimi di servizi lo stato obbliga il contribuente a finanziare organismi bilaterali privi di controllo e finalità legittimanti?

Ancora una volta nessuna norma (a parte la previsione degli accantonamenti previsti, eventualmente anche presso un istituto bancario – vedasi CCNL e CCPL erga onmes industria- ma gli accantonamenti non sono quel quasi 10% di contributo sull’imponibile formato dalle paghe lorde degli operai – ma vale solo per l’industria -) ne prevede i contenuti così come nessuna norma di legge prevede contenuti e previsioni di “contributi” per una attività istituzionalmente avente parvenza funzionale di tipo bancario all’origine ed oggi, con i più recenti contratti collettivi, anche di tipo quasi previdenziale od assicurativo.

Altra formulazione ambigua e generica si rileva nella lettera b del comma 2 del medesimo articolo di legge laddove, in materia di DURC, viene previsto che “la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, …”.

La normativa non si pone il problema che ci possano essere associazioni ben formate e rappresentative in tutti i settori,  che tuttavia non hanno previsto l’obbligo di iscrizione ad una cassa edile, ovvero se anche l’hanno previsto, non hanno mai istituito una cassa edile regolamentata.

In altre parole nel sistema italiano sembra essere presente una larvata forma di obbligazione legale alla quale non corrisponde una disciplina sui contenuti minimi della controprestazione.

Il tutto avvicina tale “obbligazione strutturata” ad un finanziamento indiretto rivolto alle casse edili ed a chi le amministra. Un finanziamento concesso su base fiduciaria ovvero confidando nel fatto che del denaro raccolto si è certi che i fondatori ne faranno buon uso senza che mai, chi è stato costretto a versare detti contributi, possa verificare come ed a favore di chi il denaro imposto viene utilizzato.

Un ulteriore affinamento e sviluppo del concetto di cassa edile (e di ogni sua più pulsante identità) si rileva nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015 le relative “norme di semplificazione” in materia di documento unico di regolarità contributiva (vedasi poi anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 giugno 2015, n. 19 ed il Messaggio INPS 6 agosto 2015, n. 5223).

Con detto decreto è si stabilito che “i soggetti di cui all’art.lo 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.lo 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle casse edili.” con la  specificazione che “La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.”.

Il passaggio più critico lo si deve rilevare nell’ambito della parte concludente il primo comma del medesima articolo 2 laddove si afferma che “Ai sensi dell’art.lo 2, comma 1, lettera h del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”.

Il “per ciascuna parte” non è casuale. E se una parte non è rappresentata?

Si pone il problema di comprendere se si tratta di una adesione di tipo lavoristico collettivo o di una “tassa” (vicina al 10% delle retribuzioni imponibili delle maestranze) imposta o pagata dal malcapitato imprenditore e dipendenti (perché il contributo grava anche sui dipendenti) solo per poter lavorare.

L’ipotesi alternativa è che si possa trattare di un contributo a fondo perduto nel caso in cui il soggetto iscritto non sia liberamente aderente al contratto collettivo costitutivo dell’ente bilaterale. Del resto le erogazioni degli enti bilaterali possono essere solo relative all’applicazione del contratto collettivo di cui sono espressione.

Il citato art.lo 2 del decreto leg.vo 276 all’art.lo 2 comma 1 lettera h definisce i termini giuridici degli enti bilaterali quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento“.

Anche in questo caso il contratto collettivo di riferimento non può che esser quello di appartenenza specifica che, se non c’è, lascia spazi interpretativi vuoti. Spazi del diritto che non possono essere riempiti forzosamente dalle autorità amministrative mediante prassi non legittimate dalla legge.

Questa serie di passaggi normativi e regolamentari, infatti, merita riflessioni circa l’accreditamento di alcune, ma non di tutte, le casse edili.

Le casse edili accreditate sono solo quelle che risultano essere “per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Non può certo sfuggire all’analisi dei testi normativi, che il predetto decreto Ministeriale per la semplificazione delle procedure è scaturito dal concerto con la commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE).

Non può sfuggire altresì che  e che l’esito delle certificazioni del DURC (art.lo 7 del decreto ministeriale) è stato legittimato, quanto alle casse edili, solo dall’appartenenza alla commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) senza ulteriore specificazione.

La legge di delega non parla di tale commissione che viene legittimata ed introdotta solo con il decreto attuativo con apparente eccesso di delega.

Alla luce di quanto sopra si pone l’esigenza di verificare taluni requisiti pubblicistico-soggettivi delle locali casse edili.

Sul relativo sito nessun bilancio è stato rinvenuto tanto che nessuno sa né quanto entra né quanto entra ed esce dalle sue casse né per cosa, in quale misura ed a favore di chi.

3 – Riflessioni sulla obbligatorietà dell’iscrizione alle Casse Edili, sulla loro natura e sui loro privilegi fiscali.

 

A meno che non vengano considerate un dogmi giuridici, le casse edili sono, od almeno dovrebbero essere, enti bilaterali, cioè autonome entità economiche di diritto privatistico collettivo costituite in applicazione dei vigenti contratti collettivi (e di volta in volta si deve vedere, per ciascuna categoria di appartenenza, quali) con la partecipazione dei sindacati dei lavoratori e dei sindacati datoriali che ne hanno sottoscritto il contrato collettivo costitutivo.

In ogni caso  soggetti che operano per i loro associati e che solo agli stessi sono tenuti a rendere conto secondo criteri di rappresentatività e trasparenza a carattere democratico.

In quanto soggetti autonomi di derivazione sindacale questi enti bilaterali, contrariamente a quanto avviene per tutte le imprese,  osservano solo le pochissime regole che caratterizzano le associazioni che non hanno fini di lucro.

Questi soggetti non hanno l’obbligo di depositare e pubblicare regolari bilanci con relativi giustificativi contabili.

Solo l’art.lo 20 del codice civile richiama l’adempimento del bilancio, nei contenuti, tuttavia la materia è rimasta quanto a regole, molto libera (vedasi anche il decreto legislativo 460/1997).

 

LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI LIBERTÀ SINDACALE

Libero è, od almeno dovrebbe essere (come si vedrà più avanti), il diritto di associazione sindacale.

L’elemento che caratterizza l’adesione ad una associazione sindacale è la volontarietà di adesione (L’art.lo 20 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dopo avere affermato che ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione pacifica, stabilisce che “nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.”) ed il finanziamento degli associati come imprescindibile elemento di sopravvivenza economica fatto salvo quanto possa poi derivare da ogni relativa attività sociale per le legittime finalità costitutive.

Il finanziamento degli associati è legato alla loro posizione di liberi aderenti non essendo concepibile una adesione associativa di tipo coattivo.

Il finanziamento degli associati si distingue dalle tasse perché mentre il primo è determinato da una scelta libera ed orientata da convinzioni di tipo umanitario, sociale od economico, la tassa è invece collegata (a differenza delle imposte) ad un servizio o ad una concessione – come avviene quando si parla di tassa sui rifiuti o di tassa di concessione -.

La tassa di concessione è quella che viene coattivamente dalla pubblica amministrazione quale corrispettivo per ottenere determinati provvedimenti come ad esempio una licenza ecc … ( es. DPR n. 641 del26 ottobre 1972 avente ad oggetto la tassa sulle concessioni governative).

Un elemento che caratterizza gli enti sindacali è che devono rendere conto solo agli associati. L’elemento che caratterizza le tasse è il vincolo di destinazione ed il controllo istituzionale del bilancio da parte degli organi di pubblica garanzia.

Gli enti bilaterali, invece, essendo espressione di associazione di associazioni, non hanno come associati i singoli lavoratori o imprese, ma solo le singole associazioni costituenti.

Sono entità associative di 2° livello.

Ogni controllo sulla gestione e sul bilancio non solo sfugge al non aderente, in quanto l’attività non è soggetta ad alcun riscontro o verifica pubblica, ma addirittura anche a tutti coloro che si trovano ad avere a che fare con l’organismo bilaterale.

Ne consegue che un soggetto che dovesse essere costretto a pagare servizi resi da parte di un ente bilaterale e che non è aderente ad una delle associazioni costituenti, non ha alcuna possibilità di verifica e controllo di gestione; neppure di tipo indiretto.

Si deve aggiungere che vi sono casse edili che si autodefiniscono “AZIENDA” e non ente bilaterale.

Il problema della qualificazione del soggetto e dell’imponente flusso di denaro  solo apparentemente non gode di una disciplina specifica.

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 emanato in “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.” riorganizza alcuni enti definiti previdenziali determinandone la trasformazione da enti previdenziali pubblici ossia pubbliche amministrazioni con persona giuridica pubblica in enti ossia associazioni o fondazioni con persona giuridica privata che attuano i loro obiettivi fondanti mediante attività istituzionale di pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un interesse pubblico.

Tale innovazione è solo di carattere nominale perché i nuovi enti svolgono lo stesso servizio pubblico che svolgevano precedentemente come pubbliche amministrazioni e pertanto la loro attività istituzionale rientra nell’area delle pubbliche amministrazioni e concorrono al conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Le casse impongono una tassazione ed erogano un servizio pubblico di tipo  pensionistico  senza patrimonio di previdenza.

Come confermato anche dalla  sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2014 n. 24221 le medesime non attuano alcun principio del bilancio in cassa chiusa e quindi le relative prestazioni previdenziali, non avendo un patrimonio di previdenza non sono garantite né dall’istituto né dallo Stato italiano.

La legge delega  n. 537/1993 prevedeva, all’art. 1, c. 32, una delega al governo per “riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza”.

Il successivo c. 32 fissava i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto essere seguiti nell’adozione dei decreti legislativi.

In particolare, il n. 4 prevedeva “l’esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell’associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”.

In realtà, a parte alcuni contenuti formativi (ora rientranti nel c.d. fondo impresa gestito dall’INPS) dell’art.lo 61 del CCNL erga omnes per la sola industria edile (non per gli edili artigiani) non vi è norma di legge che dica che cosa devono erogare le casse edili con conseguenti notevoli dubbi sul piano della causalità corrispettiva.

Se le casse edili sono entità verso le quali ne è obbligatoria l’iscrizione e la contribuzione (e comunque se sono entità che usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici compreso il versamento coattivo di contributi ad elevato contenuto finanziario), avrebbero ben potuto o dovuto essere soppresse o sottoposte ad unificazione con assoggettamento ad una specifica disciplina di contabilità controllata.

La sentenza del Consiglio di Stato del 28 novembre 2012 n. 6014 ha ritenuto legittima l’inclusione degli enti previdenziali privatizzati nell’elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall’ISTAT, e la loro inclusione nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, avendo riguardo della natura degli enti – natura privata per l’entrata in vigore del D.lgs. 509/1994 – e natura di attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che rimane di carattere pubblicistico nonostante la la privatizzazione. Precedentemente anche la sentenza del TAR del Lazio n. 30034/2010 aveva dato atto della qualificazione suddetta qualificando gli enti trasformati ai sensi del D.Lgs 509/1994 come organismi di diritto pubblico ed evidenziando che nonostante la personalità giuridica privata questi fruiscono di un finanziamento pubblico, sia pure indiretto, consistente nell’obbligo di versamento di tipo solidaristico dei contributi previdenziali posto in capo agli iscritti. Tali orientamenti sono stati confermati anche nella successiva sentenza del Consiglio di Stato 1 ottobre 2014 n. 4882.

* * *

Come emerge anche dalla portata attribuita agli accordi collettivi recepiti in legge dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, questo appare fortemente in contrasto con i principi fondamentali dello Stato.

L’art.lo 39 della costituzione stabilisce che:

“L’organizzazione sindacale è libera.
Ai 
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno 
personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

 

Ne consegue che ogni valutazione sulla portata pubblicistica o privatistica dell’attività di qualunque ente bilaterale (quindi quale entità esponenziale di determinate organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori) deve essere sempre vagliata in relazione alla libera adesione ed effettiva rappresentatività di cui ciascuna organizzazione è portatrice e nell’ambito di quella libertà sindacale che ha caratterizzato l’avvento della Repubblica.

Valenza erga-omnes e personalità giuridica vanno di pari passo così come di pari passo vanno personalità giuridica e trasparenza anche di conti e di bilancio.

La questione dell’obbligatorietà di iscrizione ad un ente bilaterale pone anche una certa mole di riflessioni in seno alla possibile lesione della libertà sindacale non quale sterile enunciazione  di principio, ma quale dato di fatto concretamente desumibile anche dalla vigente normativa.

E’ innanzitutto evidente che l’introduzione di norme che individuano tra i soggetti che possono rilasciare il DURC anche le casse edili avvicinano ogni relativo pagamento di somme ad una “quasi contribuzione” se il gettito è gestito a favore di soggetti liberamente associati e rappresentabili.

In caso contrario si deve distinguere a seconda che il pagamento della pretesa contribuzione avvenga per scelta di non appartenenti alle categorie stipulanti ovvero se avviene per costrizione amministrativa.

Nel primo caso il flusso di denaro è assimilabile ad un misto tra una provvigione e una assicurazione a seconda della proporzione tra quanto trattenuto e quanto restituito come servizi effettivi.

Nel secondo caso (nel caso cioè di imposizione da parte di una pubblica amministrazione del pagamento di circa 2.000,00 Euro all’anno per ciascun operario edile occupato nel settore edile – e queste sono più o meno le cifre se si considera che da ccnl il reddito di un operaio si attesta mediamente, di fatto, intorno ai 22.000,00 € il 8-10% di “contributo” è questo – a non appartenenti e non legittimamente rappresentati alle parti stipulanti) è veramente difficile non parlare di tassa edile.

Occorre precisare che la tessera di adesione di un lavoratore fornisce un contributo annuo mediamente non superiore ad € 90,00 e che un qualunque contributo ad un ente bilaterale che assolve a problematiche di integrazione c.d. “previdenziali” grava in modo partecipato sul lavoratore e sull’impresa per non più di € 200,00 all’anno. Ogni cassa edile alla luce delle percentuali applicate e pubblicizzate sui vari siti, invece, ne pretendono circa dieci volte di più.

Questo significa che gli introiti da posizione dominante per imposizione (da parte degli enti concessori) sono preponderanti rispetto a quelli di democrazia associativa.

Affinché si possa parlare di enti bilaterali e non di imprese, la redditività degli introiti associativi (tessere sindacali) e la redditività extra associativa (derivante e residua rispetto alle attività riscosse sotto la voce formale di “contributo” al quale viene attribuita la classificazione di “regolarità contributiva”, per esempio “di cassa edile”), dovrebbero garantire un saldo bilanciato nel quale la componente democratica (tesseramento) sia sempre prevalente rispetto alla componente ottenuta dagli introiti ottenuti da eventuali “rendite da posizione” dominante.  Questo nello spirito del predetto articolo 39 della Costituzione in ragione della dichiarata natura sindacale degli enti bilaterali (che non hanno fini di lucro).

Solo se l’adesione è libera ogni risorsa ed attività rimane vincolata dalle sole norme di diritto contrattuale di tipo collettivo (privatistico – o pubblicistico se inerente un contratto con valenza erga-omnes-).

Se invece è imposta (per esempio da soggetti che la richiedono a tutti i costi adducendo l’assoluta inderogabilità e necessità in termini da definire quasi pseudo-concessori), è ragionevole che risponda oltre che ad ulteriori criteri di trasparenza, anche a determinati requisiti di legittimità costituzionale, normativa e regolamentare (nonché di trasparenza, concorrenza e regolarità di bilancio oltre che ad ogni altro requisito assoggettabile alla vigilanza di enti di controllo come Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ISVAP, Banca d’Italia, CONSOB ecc.).

Mentre infatti sul piano privatistico ciascuna organizzazione si occupa dei soli suoi liberi associati, l’applicazione estensiva di norme con derive forzose qualifica diversamente il soggetto agente sotto il nome di “cassa edile” e fa emergere un più alto profilo di  tipo pubblicistico.

Qualunque sia il metodo e la parvenza di legittimazione utilizzata per far giustificare alle casse edili “canonizzate” l’iscrizione di soggetti non appartenenti alle categorie stipulanti (e comunque non volontariamente aderenti in quanto costretti da terzi che condizionano il rilascio del durc all’iscrizione ad una cassa edile), non si può non prendere in considerazione una normativa diversa da quella della contrattazione collettiva erga-omnes o privata che sia.

Ciò in quanto soggetti definiti paritetici assumono la posizione di enti di interesse pubblico o similari, con ogni conseguenza di legge.

Una adeguata riflessione al riguardo scaturisce anche dal Regolamento U. E. n 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

Anche la natura delle casse edili, se vanno ad agire per i non associati, che assumano funzioni per terzi -come per esempio potrebbe avvenire nel caso di imprese non liberamente applicanti il relativo contratto collettivo o comunque non appartenenti alla categoria degli stipulanti -, lascia presumere serie conseguenze sul piano dell’inquadramento del soggetto. Soggetto che si avvicina più alla figura dell’”azienda” che ad un semplice ente bilaterale (non avente fini di lucro e comunque di esclusiva applicazione da stipula collettiva).

La questione relativa all’obbligatorietà o meno dell’iscrizione di tutte le imprese edili alla cassa edile canonica diventa pertanto il nodo centrale rispetto ad ogni altra considerazione.

Diventa centrale in quanto impedisce il libero sviluppo associativo di altre organizzazioni datoriali presenti in tutti i settori, ma esclusi da un settore in cui si è già creata una totale e stabile occupazione “tesaurizzante” attraverso le modalità pratiche con cui gli enti autorizzanti, come per esempio i comuni, potrebbero spingere tutte le imprese ad avere una qualunque iscrizione alla cassa edile, purché si tratti di cassa edile “canonica”.

C’è da chiedersi se è regolare che una impresa artigiana sia iscritta in una cassa edile ANCE di Confindustria ed a che titolo la relativa cassa edile ANCE agisce quando non è stata costituita da associazioni artigiane. Manca in questo caso il requisito della bilateralità e si inserisce quello del servizio a terzi estranei al rapporto di contrattazione collettiva.

E’ evidente che talune disposizioni di legge, neppure troppo chiare, possono avere indotto gli enti a ritenere obbligatorio l’iscrizione per tutte le imprese (negando ogni pratica autorizzativa e concessoria, se non solo dopo avere avuto prova dell’avvenuto inquadramento presso la cassa edile).

Tale interpretazione potrebbe discendere per esempio anche dalla lettura dell’art. 90 del decreto Leg.vo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) stabilisce che:

omissis.

 

“9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad o ad un lavoratore autonomo:

  1. a) verifica … omissis, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita’ contributiva, …;
  2. b) chiede … omissis …, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita’ contributiva, ….;
  3. c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
  4. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, e’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.” Omissis …

 

Se ci fosse una legge che chiaramente dicesse che tutte le imprese edili devono iscriversi alla casa edile e ne determinasse anche i compiti e le funzioni (oltre ai servizi minimi) saremmo di fronte ad una tassa o contributo addizionale per gli edili.

In quest’ultimo caso sarebbe quindi possibile vagliarne anche ogni legittimità Costituzionale.

Ma non essendo stabilito alcun servizio minimo l’obbligo di iscrizione (e quindi il pagamento di quella percentuale che oscilla tra valori che vanno dall’8 al 10% circa), sembra più appartenere, volendo essere generosi, volendo essere magnanimi, al mondo delle imposte (ovvero del finanziamento indiretto di alcune organizzazioni sindacali o semplicemente di sviamento pubblico di risorse private).

Quindi laddove tale obbligo di iscrizione sia riferito a posizioni di forza (o addirittura ad accordi con le istituzioni centrali o locali – si pensi alle convenzioni con i comuni – ) lo strumento della dichiarazione di incostituzionalità non è facilmente praticabile mancando la norma di chiaro riferimento.

 

La qualificazione degli importi pagati da imprese non associate o diverse dalle categorie rappresentate dal CCNL di riferimento costitutivo;

Ogni cassa edile fa per conto proprio e per conto proprio determina sia gli eventuali servizi che il contributo addizionale nell’ambito di percentuali che variano mediamente dal 8% al 10%.

Una piccolissima parte di tale percentuale, variabile, a volte viene impegnata in riassicurazioni o in formazione, ma del rimanente denaro nulla si sa.

Per i non  appartenenti alle categorie stipulanti, quindi, l’importo preteso e pagato altro non rappresenta che la provvigione pagata alle parti stipulanti un contratto collettivo al quale non appartengono.

Tale provvigione potrebbe ben essere ricondotta, come figura atipica, alla provvigione di cui all’art.lo 1755 del codice civile ed alla legge n. 39/89 per gli esercenti l’attività di agente d’affari in mediazione.

Tuttavia se ci si trovasse in tale contesto di disciplina, detta percentuale dovrebbe essere a sua volta vagliata in ordine alla eventuale eccessiva gravosità e sproporzione rispetto ai servizi.

Nel settore dei lavori pubblici vi può essere la necessità di adottare misure di parità di trattamento tra imprese concorrenti e quindi, solo per adottare parità di trattamento, l’iscrizione ad un ente bilaterale legittimato potrebbe essere una scelta mirata anche a rendere uniforme la concorrenza tra imprese (quasi tutte, peraltro appartenenti al settore industria e quindi probabilmente quasi tutte soggette al contratto collettivo erga omnes pubblicato sul S. O. della Gazzetta ufficiale n. 243 del 4 ottobre 1960).

Ma tale rispetto dovrebbe avere come obiettivo il divieto di DUMPING SOCIALE e quindi dovrebbe fare riferimento a contenuti minimi di garanzia circa l’impiego del denaro di cui si impone il pagamento. Un impiego vincolato a contenuti minimi di servizi, sussidi, garanzie, previdenze e quanto altro compreso ogni doveroso controllo sul bilancio.

Al tempo stesso e per gli stessi principi di equità e trasparenza dovrebbe essere tenuto ad assicurare chi obbliga le imprese ad iscriversi deve avere istituzionali certezze di effettiva obbligatorietà, garanzie di trasparenza e di rispetto delle regole in materia di trattamento e riservatezza dei dati (necessaria per la partecipazione alle gare di appalto e sviluppo dei lavori).

La possibilità che entità economiche concorrenti possano utilizzare informazioni attinte da enti bilaterali in qualsiasi modo imposti è tutt’altro che remota e pertanto  occorrono sistemi che garantiscano sulla possibilità che concorrenti, magari infiltrati nelle locali Casse Edili possano, attraverso le informazioni degli enti bilaterali, utilizzare tali informazioni (per esempio la specializzazione delle maestranze) per orientare sia gare di appalto che altre possibili deformazioni procedurali.

A rigore, pertanto, si dovrebbero considerare gli obblighi derivanti dal GDPR Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.

Nel settore privato non vi è alcuna ragione logico giuridica per rendere obbligatoria una “contribuzione” semplicemente citata da alcune norme regolamentari spesso subdole, confuse e prive di esplicite affermazioni di obbligatorietà; norme comunque prive di qualsivoglia chiarezza e previsione di controllo di contenuti minimi e di rispetto di quei principi richiesti dal citato art.lo 39 della costituzione.

Ambigua è anche la delega conferita al governo con il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 ed avente ad oggetto disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.

In nome della semplificazione l’art.lo 4 comma 1 di detto decreto, con una formulazione tanto generica quanto ambigua, afferma che “chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle case edili. …”.

Viene quindi da domandarsi in base a quale obbligo e principio l’iscrizione alla cassa edile è o meno obbligatoria e se i contratti collettivi, magari di altre associazioni datoriale la devono necessariamente  prevedere. Qui il vuoto è palpabile in quanto nessuna organizzazione datoriale, stando così le cose, potrà mai stipulare e soprattutto fare applicare un contratto collettivo che non preveda il contributo alla Cassa Edile; anche nel caso in cui si intenda erogare di più al lavoratore.

* * *

Quasi tutte le casse edili fondano la loro legittimazione storica e giuridica con atto costitutivo riferito al CCNL 24/07/1959 per gli “operai  addetti all’industria edilizia ed affini”, pubblicato sul S. O. della Gazzetta Ufficiale 243 del 4 ottobre 1960 (Doc. n. 2) ed avente ad oggetto le “Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini” recepite con DPR 14 luglio 1960 n. 1032 in riferimento agli art.li 34, 61 e 62.

Per quanto riguarda la provincia di Lucca detta regolamentazione è integrata anche dal Contratto Collettivo di Lavoro 2 ottobre 1959 pubblicato sul S. O. della G.U. 205 del 19 agosto 1961 (Doc. n. 3) anch’esso riguardante solo gli “operai dipendenti dalle imprese delle industrie Edilizia ed Affini”.

L’art.lo 62 del CCNL (erga omnes per le sole imprese edili  industriali) istitutivo della cassa edile (Doc. n. 2) stabilisce, al comma 2, che l’amministrazione delle casse edili va effettuata con la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali interessate senza alcuna garanzia di ordinamento a base democratica.

Giova al riguardo considerare che il termine “accantonati”, utilizzato nella norma collettiva inserita nel S. O. della Gazzetta Ufficiale n. 243 del 4 ottobre 1960 (Doc. n. 2), prevede anche la  facoltà dell’imprenditore edile industriale aderente di provvedere ad ogni obbligo collettivo-contrattuale mediante l’accantonamento presso un istituto bancario delle somme dovute al lavoratore (vedasi art.lo 35  del CCNL recepito in legge).

Quindi anche sull’obbligatorietà del versamento per legge v’è da discutere essendo sufficiente, in taluni casi, l’accantonamento da parte delle imprese  industriali, presso un istituto bancario.

V’è da considerare che in base alla legge (e tale è il CCNL erga-omnes) per gli appartenenti aderenti agli stipulanti il contratto collettivo l’accantonamento delle somme da ripartire ai lavoratori equivale ad adempimento contrattuale, ma il pagamento del c.d. contributo richiede una valutazione a sé stante sulla base della compatibilità delle norme di contrattazione collettiva con quelle relative alle condizioni che mai devono essere usuranti rispetto ai servizi resi e che devono comunque sempre rispettare i canoni di prevalenza di rappresentatività democratica se si paragonano le entrate per adesione con le entrate per gestione di posizione economica prevalente e dominante.

Ne consegue altresì che laddove il soggetto che versa somme alla cassa edile non sia iscritto ad alcuna delle categorie costituenti, il relativo versamento di importi destinati al lavoratore (c.d. accantonamenti dei ratei di retribuzioni differite) merita di esser valutato alla stregua di una possibile attività di tipo bancario così come, invece, il versamento di somme a titolo di “contribuzione” (così viene chiamata) merita di essere valutato alla tregua di una possibile attività assicurativo/previdenziale.

Le piccole e medie imprese non industriali (o più semplicemente quelle artigiane) sono soggette al contratto collettivo nazionale di lavoro erga omnes delle aziende artigiane recepito con il DPR 26 dicembre 1961 n. 1732 ed avente ad oggetto le “Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane “. Trattasi di contratto  “erga omnes” valido per tutti gli artigiani e che non prevede assolutamente l’istituzione di alcuna Cassa Edile.

Vale la pena di precisare che tale contratto collettivo non riguarda solo le imprese edili e affini, come avviene per quello dell’industria, ma ricomprende tutte le ditte rientranti nel settore dell’artigianato. Che poi tra queste vi siano anche le imprese edili lo si deduce dai contenuti letterali dell’altro accordo collettivo provinciale 23 febbraio 1956 avente ad oggetto le retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Lucca pubblicato sul Suppl. Ord. n. 1 alla G. U. n. 128 del 21 maggio 1962 che nulla prevede come obbligo di istituzione od iscrizione a cassa edile di sorta.

In tale contratto recepito in legge le ditte artigiane edili sono espressamente citate e quindi certamente comprese in tale previsione (ma nel caso di cui ci stiamo occupando si può parlare di esclusione) normativa.

Per le imprese artigiane dell’edilizia quindi il contratto erga omnes sopra richiamato per le industrie non ha alcun valore di legge.

Quindi per le disposizioni assimilabili alla legge (ovvero contrattazione collettiva erga omnes) gli artigiani vengono tenuti distinti dagli industriali e non sono tenuti ad accantonare somme per le casse edili che li rappresentano.

Se poi, negli anni seguenti, le varie categorie si sono messe d’accordo ed hanno previsto la cassa edile anche per le imprese appartenenti ad alcune associazioni comprendenti gli artigiani edili la questione investe norme di tipo privatistico e non disposizioni di contrattazione collettiva erga omnes.

Quindi, anche tenendo conto delle pronunce della Corte Costituzionale di cui si è precedentemente detto,  la questione degli altri contratti collettivi di natura privatistica (non recepiti in legge e quindi non aventi valenza erga omnes) deve essere valutata a parte e letta con la lente del diritto privatistico.

Dovrà essere letta cioè nell’ottica che ciascuno potrà essere tenuto a versare al suo ente bilaterale secondo il criterio di libertà sindacale ex art.lo 39 della Costituzione e comunque di rappresentatività delle parti stipulanti come indicato dalle norme sul DURC.

Norme le quali nulla dicono della possibilità che un CCNL ometta un istituto come la cassa edile non regolamentato nei suoi contenuti da nessuna norma di legge e quindi indeterminato nei suoi possibili acausali contenuti.

Ma se anche si volesse assimilare la contribuzione che pretende di paragonare la contribuzione per cassa edile a quella obbligatoria per legge a favore dell’INPS e dell’INAIL (istituti le cui funzioni ed i cui bilanci sono regolamentati e controllati dalla Corte dei Conti e dallo Stato), la conclusione non cambia. Anche la normativa previdenziale, laddove prende in considerazione i contratti collettivi, si limita a determinazioni economiche legate solo a quelli più rappresentativi per le parti stipulanti, su base nazionale; ciò evitando quelle derive di tipo localistico che invece caratterizzano quella miriade di casse edili che sul territorio determinano autonomamente, con contrattazione di secondo livello o territoriale, quanto pretendere senza dover rendere conto ad alcuno, nell’ambito dei loro segreti di bilancio, di quanto ritornano in termini di effettivi servizi o prestazioni, a lavoratori, imprese e collettività.

Il principio è offerto dall’art.lo 1 del D. L. 9 ottobre 1989 n. 338 il quale prevede al titolo “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile” art.lo 1, che:

“1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”

 

Anche la giurisprudenza ha precisato che la contrattazione collettiva presa in considerazione ai fini previdenziali non può che essere quella nazionale e non quella provinciale.

Le casse edili, invece, sono tutte di tipo locale e, collettivamente considerate, sub contrattuali.

4 – Considerazioni conclusive

La portata del problema non è meramente teorica ma ha una notevole rilevanza anche sul piano economico sia perché  l’ “AZIENDA” Cassa Edile gode dei benefici tipici degli enti sindacali bilaterali sia perché ciò pesa enormemente sull’economia del paese.

Su scala nazionale con una occupazione media degli ultimi anni per circa 1.500.000 operai nell’ambito del settore edile il fenomeno si presenta, alla luce degli importi delle tabelle salariali previste dai CCNL del settore, con un possibile introito contributivo approssimativamente stimabile in circa € 3.000.000.000,00 annui.

Se tale entità di “contribuzione” costituisse il corrispettivo serio per servizi seriamente prestabiliti (e certificati o controllati o controllabili da parte dei contribuenti o da parte pubblica secondo regole pubbliche), “liberamente scelta” e voluta dalle parti che “liberamente aderiscono” al contratto collettivo (e se tale contribuzione rispetta le regole della libertà associativa e di contrattazione) che li rappresenta, non si pone alcuna apparente questione.

Tuttavia, nel momento stesso in cui tale “contribuzione” viene trasformata (dai comuni o da terzi) in obbligo esteso a terzi, qualunque sia il metodo o la scusante legale, il profilo da sindacale diventa di rilevanza ed evidenza pubblica; con ogni relativa riflessione e conseguenza circa l’obbligo di rendicontazione della attività e del destino di tale fiume di denaro.

Un riferimento a favore di valide riflessioni in relazione alle caratteristiche dei finanziamenti e della struttura dell’obbligatorietà, così come concretamente posta in essere dalle istituzioni,  merita la sentenza 14958 – 2011 della Corte di Cassazione che a Sezioni Unite si è pronunciata in ordine agli elementi che caratterizzano gli organismi di diritto pubblico facendo riferimento ad una sentenza del TAR riferita ai parametri di cui all’art.lo 3 c. 26 del d. lgs n. 163 del 2006 ed avendo particolare riguardo alla possibilità che l’attività “sia … finanziata in prevalenza dall’intervento delle pubbliche amministrazioni …” proprio come nel caso in cui l’obbligo di iscrizione a questa o quella cassa edile dipenda da quel  “requisito dell’influenza dominante” capace di obbligare le imprese a determinate prestazioni delle quali non è stata predisposta alcuna garanzia di contenuti minimi delle controprestazioni atteso che le casse edili in genere abbinano adesioni di ogni sorta e categoria di imprese senza distinguere e senza riguardi di prevalenza di appartenenza alle categorie rappresentate o rappresentabili.

L’assenza di un ambiente concorrenziale viene considerato come elemento di qualificazione del soggetto. Nel caso di specie l’aspetto concorrenziale è fornito dalle considerazioni relative all’occupazione della posizione di organizzazioni più rappresentative che, per effetto del durc imposto fin da subito a tutte le imprese edili, mai consentirà che altre organizzazioni possano mai diventare più rappresentative di quelle canoniche.

Tale sistema, infatti, ha creato una sorta di “blindatura” della categoria rappresentativa in quanto mai nessuna altra organizzazione potrà, non potendo concedere il durc, come le casse edili canoniche, iscrivere e rappresentare nuovi associati e quindi nascere e crescere come democrazia richiede.

In altre parole le associazioni che sono state canonizzate ed elette dal sistema come più rappresentative non avranno mai problemi di concorrenza con altre associazioni avendo già  blindato il percorso formativo di accreditamento.

E’ ovvio, pertanto, che vantare un obbligatorietà di iscrizione alle casse edili “canonizzate” dal sistema, al di là delle sigle utilizzate, avvicina tali istituti alla figura di aziende non regolamentate che si palesano come aiuti di Stato a soggetti legislativamente indefiniti.

Nell’ottica di valutare se vi siano state attività sindacali, poste in essere al fine di massimizzare le entrate, si devono vagliare una serie di posizioni contrattuali.

Si deve riscontrare che non è possibile escludere che in questa logica alcune norme contrattuali che le “parti canoniche”, stipulanti  i contratti collettivi per l’edilizia, hanno stipulato, abbiano di fatto realizzato la massimizzazione degli introiti da cassa edile.

Ciò potrebbe non essere escluso circa il limite posto alla possibilità di adottare contratti di lavoro a tempo parziale in misura maggiore del 5% (vedasi i vari CCNL delle parti “canoniche” che stranamente riportano tutti la medesima limitazione percentuale).

La domanda che sorge dall’esame di tale “normazione collettiva” imposta a tutti gli aderenti alle rispettive casse edili, è relativa al significato di tale percentuale.

Innanzitutto si sono escluse le piccole e medie aziende che hanno meno di 20 dipendenti in quanto dette aziende non avranno mai la possibilità di assumere un solo dipendente a tempo parziale. Tutti gli altri datori di lavoro dovranno pagare solo lavoro a tempo pieno e pagare le casse edili per il lavoro pieno. Il conflitto di interessi delle Organizzazioni Sindacali appare evidente.

Inoltre, in un’ottica pseudo aziendale, si deve rilevare che ciò massimizza gli imponibili in quanto avendo in edilizia solo lavoratori a tempo pieno anche gli “imponibili contributivi” saranno più elevati costituendo tale limite un ulteriore strumento di massimizzazione del rendimento “contributivo”.

Tali forme di finanziamento, se derivanti da imposizioni di carattere istituzionale e non di adesione volontariamente collettiva, oltre a costituire aiuti economici per derivazione istituzionale, in concreto, minano alla radice ogni libera concorrenza in ambito di rappresentatività sindacale ed ogni possibilità di nascita e di sviluppo di altre realtà le quali, ancorché legittime, sotto il profilo sociale, legale e costituzionale, nonché potenzialmente ed effettivamente più attive, presenti e rappresentative, devono cedere l’iscrizione degli associati a soggetti che sono designati da un sistema lacunoso e viziato all’origine.

Non essendo possibile verificare i dati delle entrate degli organismi che si pongono come gli unici legittimati sul territorio ad autorizzare l’esecuzione dei lavori a favore dell’edilizia, non è neppure possibile riscontrare se  il flusso di denaro che perviene da introito da posizione dominante sia o meno inferiore agli introiti derivanti dai versamenti dovuti alle adesioni volontarie degli associati.

Purtroppo il riscontro numerico  che i dati disponibili consentono, fanno presumere che mai il pagamento di una tessera di pochi aderenti (e qui la rappresentatività entra in gioco nei suoi criteri più confacenti alla libera determinazione degli individui) possa essere paragonabile all’enorme introito derivante da quell’8-10% che caratterizza la contribuzione che, non regolamentata per legge e comunque senza alcun controllo o trasparenza, irroga costantemente le casse delle categorie che gestiscono il business delle iscrizioni.

Un vizio di metodo che investe quel concetto di base democratica pervasa da un incontrollato fiume di denaro certamente prevalente e prevaricante rispetto alle eventuali volontarie tessere sindacali di aziende o di lavoratori dello specifico settore.

Si tratta comunque di un sistema economico (ancorché individuato sotto la nomenclatura asmatica di “cassa edile”) assolutamente non trasparente ed anzi altamente caratterizzato da forti interessi economici che potrebbero avere, negli anni, leso l’economia del paese e di tanti singoli imprenditori se obbligati ad aderire a questo anziché a quel contratto collettivo.

Riguardo a tali aspetti si rammenta che il capitolo 4 del regolamento C.E. 2223/96 del consiglio del 25 giugno 1996 relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità, nella parte dedicata ai contributi sociali a carico dei datori di lavoro (D12) punti 4.08 e seguenti distingue i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro da quelli figurativi indicandone una diversa disciplina reddituale.

I primi sono considerati reddito e possono essere obbligatori, contrattuali o volontari.

I secondi rappresentano la contropartita delle prestazioni di assicurazione sociale senza costituzione di riserve senza fare ricorso a imprese di assicurazione o a fondi pensione autonomi o fondi speciali.

La problematica della qualificazione delle somme addizionali pretese dalla cassa edile, pertanto, non appare qualificabile come contributo non tanto per la frequente e probabile carenza di contrattualità e volontarietà, quanto per la totale assenza dei requisiti contabili nell’ambito della contabilità dello stato membro.

Laddove si dovesse optare per una qualificazione di obbligatorietà di adesione ad una delle casse edili “canoniche” le problematiche da sollevare sono ulteriori.

Emerge infatti che si possa riscontrare, nel relativo modello strutturale della prassi amministrativa, la nascita e la crescita di un sistema di pagamento di somme in grado di prevaricare, con il supporto di taluni apparati istituzionali, l’esigenza di garantire l’altissimo profilo di rappresentatività sindacale richiesto dalla Costituzione ed anche della carta universale dei diritti dell’uomo.

Mentre è notorio che le casse edili non sono enti previdenziali di diritto pubblico dato che i loro bilanci non rispondono ai criteri di tali organismi, la loro esclusione dagli enti previdenziali di diritto privato si evince dalla circostanza che non sono neppure stati inclusi tra gli enti di cui la decreto legislativo 30 giungo 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

Ogni previsione storica di copertura da cassa edile, ad eccezione degli accantonamenti a favore degli operai che costituiscono solo un giro di denaro, originaria è superata perché la contribuzione di apparente sussidio o assistenza consentono formale allusione a contributi di cassa edile che sono inutili duplicazioni di quanto l’INPS nel tempo ha adottato in tema di CIG, previdenze e flessibilità ed anche perché norme come quella dell’art.lo 61 del CCNL erga omnes delle imprese industriali (l’unica disposizione erga omnes che però vale solo per l’industria) fanno riferimento ad una formazione oggi ampiamente e paradossalmente posta e riposta a carico dei datori di lavoro (dalle norme sull’apprendistato e sulla sicurezza del lavoro e duplicata con la previsione, a favore degli enti bilaterali e le associazioni datoriali  del pagamento, da parte dell’INPS, della percentuale dello 0,3% sulla retribuzione lorda di ciascun lavoratore occupato nell’azienda associata ai sensi dell’art.lo 118 della legge 388/2000 come novellato dall’art.lo 48 della legge finanziaria per il 2003 come da circolari INPS n. 71 del 2003 e 107 del 2009). Quindi il contributo alla cassa edile rischia di essere l’inutile doppione di facciata di quanto l’INPS, ormai da decenni, eroga correntemente a tutti i lavoratori per una contribuzione proporzionalmente molto più esigua rispetto alle casse edili, con la trasparenza e le garanzie dell’ente pubblico. Di poco conto appaiono disposizioni statutarie e di contrattazione locale che fanno apparire sussidi o previdenze di poco conto come per esempio si legge quà e la 30 euro per una estrazione dentaria (previa esibizione della ricevuta fiscale), od altre previsioni riassicurate per somme le cui entità sono da vagliare in senso di proporzionalità tra quanto ricevuto e quanto effettivamente finalizzato ai lavoratori.

Non esistendo al momento una normativa che indichi quali siano le prestazioni e le tariffe da applicare alle imprese né quali siano i servizi minimi che una cassa edile possa o debba garantire a fronte di un obbligo tanto asmatico quanto oneroso, ogni imposizione coartata appare assurda.

La sua ingente onerosità non consente una percezione di proporzionalità tra quanto versato dai datori di lavoro a titolo di contributi e la misura di quanto socialmente avvertito come redistribuito, se e quando redistribuito.

Quindi l’estensione orientata dell’obbligo di iscrizione a questa o quella cassa edile che prescinda dalla contrattazione collettiva applicabile per appartenenza di categoria od altra parvenza di legittimo inquadramento comporta riflessioni di notevole portata contabile e giuridica.

Costringere l’impresa ad associarsi soltanto a determinate strutture di rappresentazione individuate dal sistema, si pone certamente lontano dal dettato costituzionale di cui all’art.lo 39 della nostra Costituzione.

Il problema sorge anche in ragione del fatto che una volta che il datore di lavoro aderisce ad una qualunque cassa edile, per poter avere conto (ammesso comunque che concretamente sia possibile) delle attività e dell’utilizzo dei fondi “raccolti” deve necessariamente essere iscritto all’associazione datoriale costituente con evidente deviazione dei criteri di rappresentatività.

Rappresentatività che rimarrà sempre, per ragioni di una infelice vicenda estensiva del durc, attribuita non a chi è rappresentativo, ma a chi, con l’incomprensibile ausilio delle istituzioni, si pone come rappresentativo.

Il tutto secondo un modello di adesione che lascia trasparire espressioni di non volontaria, ma solo formale di iscrizione all’associazione in un contesto nel quale per poter lavorare in ambito concessorio (ora SCIA urbanistica) o di pubblici appalti, un imprenditore deve assicurare il pagamento fisso di quelle percentuali tanto vicine al 10% quanto lontane dai principi fondamentali della libertà di impresa e di associazione.

Proprio in tal senso nasce pertanto quell’ulteriore insuperabile profilo di illegittimità  per il contrasto del sistema sopra esaminato con l’art.lo 20 della carta universale dei diritti dell’uomo la quale stabilisce che, contrariamente a quanto sembra avvenire per le casse edili, “nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.”.

Tantomeno lavoratori ed imprenditori possono essere costretti a pagare quote associative o contributi destinati a finanziare associazioni alle quali non aderiscono volontariamente.

Occorre quindi ragionare sulla possibilità o meno di poter svolgere attività da parte delle imprese edili senza sottostare al pagamento di quel 10% di contributo senza alcuna garanzia di controllo o di congruo ritorno al lavoratore.

Ad avviso di questo studio il problema della illegittimità della contribuzione e degli inquadramenti alle casse edili presenta molte sfaccettature di discutibilità, ma il problema maggiore che si pone è relativo alla possibilità di far valere, in una qualche sede, il diritto a non dover sottostare ad una imposizione economica così pesante quanto priva di specificità e garantita concretezza normativa ed economica.

Qualche soluzione potrebbe essere ricercata, ma questo ulteriore problema sarà oggetto di prossima trattazione.

Esempio concreto

Un esempio concreto di intese tra sindacati ed enti locali è il protocollo di intesa stipulato dal Comune di Lucca in data 10 ottobre 2016 che si rende disponibile.

Sul sito è, in altra pubblicazione, disponibile documentazione storica delle casse edili.

PROTOCOLLO DI INTESA 10-10-2016

Dopo questo articolo ci siamo posti altre domande:

Queste le nostre successive conclusioni

 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.