Il settore dell’edilizia è disciplinato, in Italia, in modo particolarmente penalizzante per le imprese.
Basti pensare all’introduzione della c.d. “contribuzione virtuale” che impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali nel caso di sospensione del lavoro imponendo, in ogni caso, procedure esonerative a volte impossibili da attuare (come può capitare nel caso in cui il dipendente straniero va in ferie e poi si trattiene nel paese di origine per qualche mese senza lasciare recapiti).
Altri aspetti
penalizzanti
Il secondo aspetto è quello del limite massimo del 5% del personale operaio, previsto da tutti i maggioritari contratti collettivi, da poter assumere con rapporto a tempo determinato.
Ne consegue che nessun dipendente part-time potrà, per limite di contrattazione collettiva, essere assunto da un’impresa che occupa meno di 20 dipendenti con discriminazione tra piccole e grandi imprese edili.
Ulteriore critica deve essere mossa in relazione alla posizione dominante di alcune casse edili ed all’utilizzo del DURC nell’ambito di un sistema Costituzionale che vorrebbe garantire la libertà associativa, ma che di fatto appare fortemente sbilanciato.
L’istituto del DURC, infatti, così come imposto nel settore edile, si spinge al di la degli accantonamenti dei ratei di tredicesima mensilità, festività ed altri istituti a cadenza spalmata nell’arco dell’anno che i datori di lavoro iscritti alle casse edili sono soliti versare a queste ultime in ratei mensili e che, proprio in quanto somme accantonate, ritornano all’operaio edile con cadenza semestrale.
La percezione che ha l’operaio circa la funzione della cassa edile è quella di ente che paga, ma il medesimo lavoratore non conosce quanto in più, rispetto a quanto ha ricevuto, è rimasto sul conto corrente della cassa edile.
E’ quindi opportuno occuparsi di ciò che va oltre quegli accantonamenti che hanno una mera funzione di tipo restitutorio (funzione che le casse edili solitamente svolgono per somme che si aggirano intorno al 14% della paga mensile lorda di ciascun operaio edile).
Il quesito pertanto investe l’altro 8-10% circa che ciascuna cassa edile addebita in parte al datore di lavoro ed in piccola parte anche al lavoratore a titolo, si usa dire, di “contribuzione”.
Sulla scorta del principio di effettività del flusso si può infatti rilevare che se tale percentuale andasse effettivamente, dedotte le sole spese di mera gestione, ad irrogare previdenze e servizi a favore degli operai edili, si dovrebbe parlare di evidente funzione a carattere assicurativo previdenziale.
Se al contrario tale flusso di denaro venisse utilizzato per “scopi diversi” si imporrebbero alcune riflessioni sulla qualificazione dei soggetti casse edili e che si spingono necessariamente ben oltre la materia giuslavoristica.
Questi importi incamerati dalle casse edili a titolo di “contributi” appaiono di significativa evidenza quale inutile e superato duplicato di spesa se solo si pensa che l’INPS, contrariamente e diversamente da quanto avveniva negli anni ’50/’60, quando sono nate le prima casse edili secondo le previsioni della contrattazione collettiva erga omnes, oggi gestisce già (l’INPS preleva percentuali che si aggirano intorno al 40% della retribuzione lorda di ciascun lavoratore), oltre ai fondi invalidità, vecchiaia e superstiti (quindi comprese le vedove per tutta lo loro esistenza), anche la malattia e varie forme di ammortizzazione sociale come casse di integrazione a cui si devono aggiungere anche i fondi di garanzia per il TFR e le ultime retribuzioni nonché molti altri sussidi ed istituti di previdenza. Inoltre arriva anche a fornire, alle associazioni datoriali, fondi per la formazione delle maestranze girando alle associazioni bilaterali di categoria (da cui non sembrano escluse le aziende edili nell’ambito delle casse edili od altri enti formatori come i CPT od altro ad esse riferibili), per la formazione, la percentuale dello 0,3% dell’imponibile.
E’ importante quindi riflettere non solo sulla legittimità soggettiva degli enti che riscuotono tali somme, ma, laddove imposte dalle norme di legge, soprattutto sulla loro legittimità e sui vincoli di trasparenza e legalità contabile.
Il settore dell’edilizia è da sempre considerato il motore trainante dell’economia e snodo fondamentale per ogni attività istituzionale nell’ambito della quale la legalità è costantemente, assieme alla sicurezza del lavoro, al centro di ogni dibattito. Quindi proprio per tale ruolo è importante riflettere sui contenuti economici dei flussi del settore in quanto ogni non utile suo appesantimento economico costituisce, salvi i casi di legittima, effettiva e provata redistribuzione delle risorse, un impedimento allo sviluppo.
- Come preparare una causa di lavoro per differenze retributive - 10 Luglio 2022
- Le responsabilità della struttura sanitaria in caso di contagio da coronavirus - 31 Marzo 2020
- Locazione: gli aiuti per il COVID-19 - 25 Marzo 2020