Nel 2022 il bonus carburante contenuto entro i 200 € non concorre a formare il reddito – L’Agenzia delle Entrate il 14 luglio 2022 ha emanato la circolare n. 27/E con la quale chiarisce la propria interpretazione sui contenuti dell’articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51. – Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Bonus carburante: cosa dice la normativa
“Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.
Ovviamente la questione mantiene la sua rilevanza anche in ambito contributivo secondo gli ordinari parallelismi.
Cosa sostiene l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha suddiviso l’argomento in tre ambiti che sono quello soggettivo, quello oggettivo con relative modalità di applicazione ed infine ha trattato l’argomento relativo alla concreta erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato.
Per gli approfondimenti si fa riferimento direttamente alla Circolare n. 27/E 2022.
Bonus carburante: la Circolare n. 27/E 2022
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