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Ispezione INPS: mancato rispetto dei diritti del contribuente compromette l'esito dell'accertamento

Secondo la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Trento il mancato rispetto dei diritti del contribuente durante l'ispezione INPS può comprometterne l'esito.

La sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione Lavoro dirime una controversia tra la società appellante e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.). La disputa riguarda la richiesta dell'INPS di contributi previdenziali e sanzioni in relazione a un presunto caso di somministrazione illecita di manodopera, accertato in primo grado.

La Corte ha stabilito che l’appello è fondato, concentrandosi principalmente sulla validità e utilizzabilità delle prove raccolte dagli ispettori, piuttosto che sul merito della controversia

Nello specifico, la sentenza rileva che l'ente previdenziale ha violato l'Art. 12 dello Statuto del Contribuente non avendo informato l'azienda dei suoi diritti difensivi durante l'ispezione preliminare.

Per tale ragione, le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in quella fase sono state ritenute insufficienti a fornire una prova idonea in giudizio.

Vediamo alcune parti della motivazione della sentenza

Il giudice del lavoro ha proceduto all’esame testimoniale di tre testi (lavoratori) indicati
dall’INPS e poi, sulla considerazione che la causa fosse sufficientemente istruita, ha
ritenuto superflua l’audizione degli altri ed ha assunto la causa in decisione sulla base
delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del Servizio Lavoro della Provincia
Autonoma di Trento nel corso del sopralluogo.
Sostiene il giudice di primo grado che le dichiarazioni così assunte siano liberamente
valutabili dal giudice, anche ove aventi natura indiziaria, per il principio del libero
convincimento del giudice; ricorda poi, citando copiosa giurisprudenza di legittimità (e,
in particolare, Cass. 6565/2007), che i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli
istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (in relazione
alle dichiarazioni assunte da terzi), per loro natura hanno un’attendibilità che può essere
infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni
elemento da cui trae origine.
La sentenza di legittimità citata, in effetti, afferma che Nel giudizio di opposizione a
ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale
di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si
risolve in un triplice livello di attendibilità :a) il verbale fa piena prova fino a querela
di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o
avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di
apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del
documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto
alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede
fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle
fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione
del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei
soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque
elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri
elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere
disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri
elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle
dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, 20/03/2007, n. 6565, Rv. 596066 - 01). E nel medesimo solco si pongono numerose
altre sentenze, anche molto più recenti.
Ciò detto, occorre rilevare che nel 2011 è uscita una disposizione normativa
(DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12
luglio 2011, n. 106) che, all’articolo 7, co.II, punto 5, lett.d), così recita: “d) le
disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle
ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria”.
L’art. 12 dello Statuto del contribuente (rubricato Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali) dispone, tra il resto, che “1. Tutti gli accessi, ispezioni e
verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di
indagine e controllo sul luogo. ((Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali
redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e
motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso)). Essi si
svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario
ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa
possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle
ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in
occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la
rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Occorre, altresì, rilevare come tutte le pronunce citate siano riferibili ad accertamenti
condotti prima del 2011 (la sentenza del 2007 si riferisce ad accertamenti ovviamente
anteriori, ma anche le più recenti sono relative a fatti molto risalenti. Per esempio, Cass.
978/2020 si riferisce ad un accertamento del 2002; Cass. 28060/2017 si riferisce ad accertamenti del 1996; Cass. 2015/2018 è relativa a fatti del 2007; Cass. 7993/2019 è
relativa a fatti del 1996).
Le pronunce, dunque, non tengono conto della normativa sopravvenuta, introdotta con
d.l. 70 del 2011. Ma tale intervento normativo non può certo dirsi irrilevante nella
tematica in discussione, giacché estende agli accertamenti ispettivi degli enti
previdenziali delle garanzie difensive e di tutela del contraddittorio. In particolare, l’art.
12 dello Statuto del contribuente stabilisce il diritto del contribuente ad essere informato
delle ragioni che abbiano giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda, ma,
soprattutto, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa
dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno
riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono, all’evidenza, garanzie che hanno una finalità difensiva, nel senso che il contribuente deve essere posto in
condizioni di sapere quale sia l’oggetto dell’accertamento e deve poter partecipare allo stesso a mezzo di un difensore tecnico, in modo che sia fin da questo momento
assicurato il contraddittorio.
Trattasi non solo dell’estrinsecazione di un principio di civiltà giuridica, ma altresì di applicazione di un precetto costituzionale, relativo al giusto processo e al principio del
contraddittorio. E’ ben vero che per processo si intende la fase che si svolge davanti agli organi giurisdizionali, ma è altrettanto indiscutibile che ove la prova si formi prima e al
di fuori del processo, anche i diritti difensivi debbano essere anticipati, pena la
sostanziale violazione del precetto costituzionale. Dunque, in forza della nuova
normativa e, quindi, dell’applicabilità dei principi stabiliti dall’art. 12 dello statuto del
contribuente agli accertamenti previdenziali, deve ritenersi che per l’utilizzabilità in
giudizio, quali fonti di prova, delle dichiarazioni rese dai lavoratori o da altri terzi agli
organi ispettivi, debba essere previamente assicurato il contraddittorio. Naturalmente,
una volta che il soggetto sottoposto ad accertamento sia stato avvisato delle facoltà
previste dall’art. 12, sarà sua libera scelta quella di avvalersi o meno di una difesa
tecnica e di partecipare alle successive attività, ma ciò sarà sufficiente per far sì che gli
accertamenti ivi condotti possano entrare nel successivo, eventuale, processo ed essere
utilizzati con funzione probatoria.

Al contrario, ove l’accertamento sia stato condotto senza gli avvisi di cui all’art. 12 e
risulti che il contribuente non si è avvalso delle facoltà ivi previste per non essere stato
avvisato (e non per avervi rinunciato), le dichiarazioni rese dai terzi in questa sede non
sono utilizzabili, se non quali meri indizi e con la necessità di riscontri esterni (giacchè
il riscontro interno incrociato sarebbe, nuovamente, in contrasto con la formazione della
prova in contraddittorio). Resta ferma, ovviamente, la possibilità per l’ente accertatore
di chiamare a testimoniare in giudizio i sommari informatori assunti nel corso
dell’accertamento, perché in tal caso la prova viene ripetuta in giudizio e nel
contraddittorio delle parti e quindi assume valenza probatoria piena. Ma, ove vi sia stata
violazione dell’art. 12 e non vi siano altri elementi a suffragio delle tesi dell’ente
previdenziale, le dichiarazioni assunte in sede ispettiva non sono sufficienti a fornire
prova – in giudizio - dei fatti posti a base degli assunti ispettivi.
Premesso quanto sopra, occorre ora fare alcune precisazioni di natura processuale.
L’INPS aveva correttamente fatto istanza di audizione degli informatori sentiti nel corso
delle indagini ispettive, di modo da confermare in contraddittorio le circostanze di fatto
già emerse in quella sede. Dopo l’audizione di soli tre testi, peraltro, il giudice ha
ritenuto la causa matura per la decisione, facendo applicazione delle pronunce di
cassazione più sopra richiamate e, dunque, di principi che non si ritengono più conformi
al nuovo assetto legislativo. Ne consegue che i fatti che l’INPS pone a base delle sue
pretese non sono sorretti da idonea prova.  ....

Più schematicamente la questione viene così rappresentata

ispezione Inps

La riforma della sentenza di primo grado

La Corte d'Appello ha pertanto riformato integralmente la decisione di primo grado e annullato tutte le pretese economiche e i provvedimenti amministrativi avanzati dall’INPS.

La sentenza.

Per  vedere il precedente articolo su questo sito.

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