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Ferie non godute e diritto all'indennità secondo la Corte di Giustizia Europea

Secondo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 24 luglio 2024  -Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 luglio 2024 - le ferie non godute comportano, a favore del lavoratore, il diritto a un indennizzo.

La causa C-689/22   trae origine da una controversia tra un lavoratore pubblico italiano, SG, e l'Unione di Comuni Alta Marmilla per il contrasto tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione, rilevando che, in virtù del fatto che l'attuale normativa, nei rapporti di lavoro nel settore pubblico, la compensazione finanziaria per il mancato godimento di giorni di ferie non è ammessa «in nessun caso».

SG, dirigente dell'ente pubblico, ha richiesto il pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al momento del suo pensionamento.

La sua richiesta si basa sull'articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE e sull'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La questione giuridica sottoposta all'esame della Corte di Giustizia Europea

Ferie non godute pagamento.

La normativa italiana, in particolare l'articolo 5, comma 8, del Decreto-Legge n. 95/2012, esclude categoricamente la possibilità di riconoscere un'indennità finanziaria per ferie non godute ai dipendenti pubblici, indipendentemente dalle cause che hanno impedito il godimento delle ferie.

SG ha contestato tale disposizione, sostenendo che non ha potuto usufruire delle ferie per ragioni non imputabili a lui, come la carenza di personale e la necessità della sua presenza costante in ufficio.

Intervento della Corte

Ferie non godute pubblico impiego.

Il Tribunale di Oristano ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo se la normativa italiana sia conforme al diritto dell'Unione. La Corte ha risposto chiarendo che:

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite \u00e8 un principio fondamentale del diritto sociale dell'UE.
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato da un'indennità finanziaria, salvo che il lavoratore abbia deliberatamente scelto di non usufruirne.

La Corte ha stabilito che la normativa italiana, nella misura in cui esclude tale indennità, è incompatibile con il diritto dell'Unione.

La decisione lascia intendere che le normative nazionali non possono sacrificare diritti fondamentali per ragioni di controllo della spesa pubblica.

Questo comporta il diritto del lavoratore ad essere indennizzato quando non gli è stato consentito di fruire delle ferie che gli spettavano per legge o per contratto.

Le nostre considerazioni

E' evidente che di fronte a comportamenti reiteratamente ostinati da parte del datore di lavoro che nel corso degli anni mai ha preso in considerazione gli aspetti della salute del lavoratore, oltre all'indennizzo, possono profilarsi anche questioni capaci di non fare escludere la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.

Il danno non deve essere inteso soltanto legato alla salute, si pensi per esempio alle relazioni affettive e familiari se concretamente compromesse dal mancato rispetto dei diritti.

Riteniamo pertanto che la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un passo avanti nel processo di umanizzazione dei rapporti concretamente ancora troppo sbilanciati quando una parte è la pubblica amministrazione.

La decisione della Corte di Giustizia Europea del 24 luglio 2024

Si fornisce il testo della pronuncia sopra citata

 

 

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