Mercato cemento: le aziende possono chiedere risarcimento dal 10 al 20% del prezzo di quanto acquistato tra il 2011 e ’16


Come ottenere il risarcimento – Le aziende edili che tra il giugno 2011 ed il gennaio del 2016 hanno acquistato ingenti quantità di cemento, verificandone i presupposti, possono chiedere ed ottenere un risarcimento che va dal 10 al 20% del prezzo pagato per il relativo acquisto nel corrispondente periodo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i prezzi praticati in quel periodo sembra che si siano cristallizzati fino al 2018/2019 non è da escludere che l’ambito temporale si possa estendere. Il rincaro dei prezzi del settore costruzioni in generale inteso come rincaro materie prime, rincaro del prezzo del cemento inteso come rincaro cemento in generale è un fattore che negli ultimi anni ha destato scalpore anche per altre ragioni che hanno colpito tutti i settori dell’economia apparentemente premiati con il riconoscimento dei crediti di imposta cedibili (es.  il superbonus e la detrazione del 110%). Quando tuttavia trattiamo l’argomento della gestione rincaro del cemento stiamo parlando solo di aziende che trattano cemento, cemento armato, cemento stampato, cemento refrattario, cemento autolivellante, cemento rapido, cemento a presa rapida, cemento industriale, cemento armato precompresso, cemento colorato, cemento spatolato, cemento pozzolanico, cemento pronto, cemento industriale esterno, cemento alleggerito, cemento 325, cemento premiscelato, cemento vibrato, cemento liquido, cemento prefabbricato ecc…

Il mercato del cemento

il mercato delle costruzioni è un sistema complesso nel quale l’impresa non sempre ha la capacità di trasferire gli aumenti dei prezzi delle materie prime “a valle”, finendo per subire in prima persona (in tutto o in parte) il danno, ad esempio perché le eventuali clausole di adeguamento prezzi non sono state attivate nelle ipotesi in cui i contratti per la fornitura di opere edili fissìno il prezzo alla consegna per il committente finale (che non può più quindi essere aumentato se in corso d’opera il prezzo del cemento aumenta).

La possibilità di ottenere il risarcimento è riservata soltanto a chi è in grado di dimostrare di avere acquistato detto materiale dalle società che sono state prese in considerazione dall’antitrust.

Ovviamente questo riguarda le ingenti quantità, questo significa che prima di intraprendere qualsiasi azione sarà necessario fare una ricostruzione contabile della prova degli acquisti ed una valutazione del danno risarcibile.

Chi può chiedere il risarcimento

  1. imprese edili
  2. centrali di betonaggio
  3. rivenditori di cemento
  4. aziende di betonaggio
  5. produttori di conglomerato cementizio
  6. produttori di cemento prefabbricato
  7. committente finale

Gli strumenti a disposizione non mancano ed al riguardo occorre tenere presente che questo sarà possibile non fino a 5 successivi alla pronuncia, ma addirittura fino al febbraio 2024 – secondo uno dei più recenti orientamenti della Corte di Giustizia Europea -.

Mercato cemento: da dove nasce il diritto al risarcimento?

Da una violazione di legge.

L’antitrust ha dichiarato l’esistenza di un coordinamento dei comportamenti commerciali fra le imprese cementiere che sono state coinvolte in uno specifico procedimento.

L’accertamento dell’Autorità Garante del Commercio e del Mercato ha portato alla scoperta di un contesto finalizzato all’aumento dei prezzi del cemento, assistito da un controllo delle quote di mercato relative delle Parti, con l’eliminazione di effettive dinamiche concorrenziali nel mercato.
Detto coordinamento sembra aver trovato attuazione mediante diverse condotte, tutte rispondenti ad un medesimo disegno: in primo luogo, nella determinazione concertata degli incrementi di prezzo dei listini e nella pratica di invio simultaneo, alla generalità della domanda, di comunicazioni relative all’applicazione futura di identici aumenti; poi, nella verifica e monitoraggio dell’effettiva attuazione di detta pratica commerciale nonché dell’applicazione degli aumenti prospettati; infine, nel controllo della stabilità delle relative quote di mercato, risultando funzionale a detto controllo anche una sistematica attività di scambio di informazioni sensibili effettuato con il supporto attivo dell’associazione di categoria.
La documentazione acquisita nel corso della procedura istruttoria dell’AGCOM sembra avere rivelato chiare evidenze di concertazione fra le aziende in relazione a incrementi simultanei e paritetici dei prezzi di vendita del cemento realizzati da tutte le parti del procedimento, a far data dal mese di giugno 2011 e fino al mese di gennaio 2016.

Sempre secondo l’AGCOM in occasione di tali incrementi, tutte le imprese hanno annunciato in anticipo – rispetto alla decorrenza della variazione – l’intenzione di aumentare il prezzo.

Dalla documentazione agli atti della predetta autorità appare dimostrato che l’anticipazione nel tempo degli annunci di incremento dei prezzi rispetto alla loro effettiva decorrenza è funzionale alla verifica dell’adozione, da parte dei concorrenti, di analoghi comportamenti di prezzo, nonché al ritiro dell’aumento in caso di mancata adesione di tutti i concorrenti.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla documentazione raccolta per provare l’esistenza di ricorrenti scambi di informazioni e contatti diretti tra le imprese cementiere e indiretti, con la partecipazione del distributore TSC di cui si colgono più specifici particolari nella documentazione del procedimento, finalizzati sia a verificare l’effettiva comunicazione anticipata dell’aumento dei prezzi da parte di tutti gli operatori, sia a monitorare successivamente la concreta applicazione dell’aumento annunciato, nonché l’esistenza di ulteriori contatti tra le parti volti a preservare le quote di mercato acquisite.

Quali sono i documenti da esaminare per valutare un’azione risarcitoria?

Contratti stipulati ed eseguiti nel periodo 2011-2019 evidenziando quanta parte di essi prevedeva un prezzo alla consegna (dell’opera edile) non modificabile in caso di incremento dei costi (in particolare, del cemento),  e/o quali sono i prezzi di cemento e/o calcestruzzo che ha dovuto praticare (o inserito nei contratti di fornitura di opere edili) e in che modo questi prezzi sono aumentati nel corso degli anni.

In altre parole occorre comprendere  se nel periodo 2011-2019 le società prese in considerazione hanno traslato/scaricato gli incrementi del costo del calcestruzzo e/o cemento acquistato sui loro clienti aumentando i prezzi, o se invece sono stati costretti a farsene carico, riducendo i margini.

In sintesi servono le seguenti informazioni:

–             dettaglio sugli acquisti di cemento e/o calcestruzzo per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2019;

–         lo storico dei prezzi di cemento e/o calcestruzzo praticati (o inseriti) “a valle” nei contratti con committenza e/o sub-acquirenti;

–       per le imprese edili,  l’incidenza (anche indicativa) sulle loro vendite complessive del periodo 2011-2019 dei ricavi rinvenienti da contratti che fissavano il prezzo di consegna dell’opera edile per il cliente finale in modo immodificabile.

Conclusioni

Di fronte alla conferma dei provvedimenti sanzionatori da parte davanti al TAR ed al Consiglio di Stato pertanto si potrà agire con azioni risarcitorie ben determinate le cui procedure richiedono specifiche modalità di attivazione.

Queste alcune pronunce del Consiglio di Stato:

CDS n. 8191 del 29 novembre 2019 ed altre pronunce pubblicate il 31 dicembre 2018, il 9 febbraio 2019,  il 14 ottobre 2019 ecc…