Dal 1 gennaio 2011 l’INPS ha abbandonato la procedura della cartella esattoriale ed ha inaugurato la stagione dell’avviso di addebito con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 .
In sostanza non cambia nulla per il contribuente che si trova sempre e comunque ad avere dall’altra parte una pubblica amministrazione che, a fronte di pretese che dovrebbero essere esigibili in base alla legge, utilizza lo strumento del ruolo esattoriale al quale si aggiunge anche lo strumento del DURC.
La normativa di riferimento per le riscossioni, oltre all’art.lo 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 79 convertito con la legge 122/2010 è e rimane il DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46 – Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
Ad occuparsi dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici è l’art.lo 24 secondo il quale sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
L’avviso bonario è una facoltà dell’ente ed è finalizzato a dare la possibilità della regolarizzazione spontanea.
Come si può evitare la notifica dell’avviso di addebito e l’intervento dell’esattoria?
L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’avviso di addebito.
Se, a seguito della ricezione dello stesso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute.
Fatti slavi i casi di inosservanza dei termini di pagamento o di contributi o premi dovuti a seguito di accertamenti ispettivi o cause in corso, l’iscrizione a ruolo dovrebbe essere eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
Cosa avviene se pende un ricorso amministrativo o c’è una causa in corso?
Se l’accertamento effettuato dall’ufficio e’ impugnato davanti all’autorita’ giudiziaria, l’iscrizione a ruolo e’ eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Però anche nel caso di pendenza di un ricorso amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo e’ eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25.
Quali sono i termini per presentare ricorso davanti al giudice ?
La norma e le avvertenze degli avvisi di addebito riportano la dizione che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente puo’ proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
40 giorni o 20? A cosa si deve stare attenti per il rispetto dei termini?
In realtà, 40 giorni sono ingannevoli per chi non ha mai avuto a che fare questa tipologia di problema.
L’INPS è solito eccepire che l’opposizione presentata ai sensi dell’art.lo 24 del D.L.vo 46/99 riguarda solo vizi inerenti il merito e non anche gli aspetti formali dell’avviso di addebito.
Afferma, di solito l’istituto, che per i vizi di forma del ruolo deve applicarsi il disposto di cui all’art. 617 CPC. (opposizione agli atti esecutivi).
La conseguenza è che l’opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di cinque giorni –oggi venti- dall’atto impugnato (vedi, per tutte, Cass. 09.03.2001 n.3450; Cass. Sez. Un. 27.03.2001 n.133), termine che, se non rispettato può creare notevoli problemi di carattere processuale in quanto aspetti di carattere formale come la notifica ( o mancata notifica) delle cartelle o quanto altro a questo tipo di problema assimilabile, può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale regolata non più dalla normativa sopra richiamata, ma dall’art.617 c.p.c.
In questo caso è probabile che il Giudice disponga le opportune informazioni scritte, per conferma dei dati ivi contenuti, ai sensi dell’art.213 c.p.c., nei confronti dell’Agente per la riscossione, nella sua qualità di incaricato del pubblico servizio di esazione tributi.
E proprio in relazione agli asseriti vizi della notifica della cartella esattoriale va ricordato il decisum di Corte di Cassazione, Sez. I. n. 9912 del 20-07-2001, secondo cui: “L’opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque giorni(nel regime vigente 20 giorni ) dalla notifica della cartella e della comunicazione di iscrizione ipotecaria, a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmente d’ufficio, anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. Civ”.
I motivi di merito
Nel merito i motivi possono essere i più svariati e per fare un buon lavoro occorre rivolgersi ad una squadra di professionisti.
Il Consulente del Lavoro svolge sempre un ruolo assolutamente dirimente sia in senso storico che documentale con una capacità di interpretare tutti gli aspetti più salienti e fornire quanto occorre per individuare e trasferire in termini giuridici i punti più deboli della pretesa contributiva.
Nel merito le eccezioni vanno dalla intervenuta prescrizione alla infondatezza della domanda per errata interpretazione normativa.
Le questioni spesso si sviluppano su aspetti di tipo contrattuale, es. corretta interpretazione del CCNL, esatta sua individuazione, corretta ricostruzione degli imponibili, errata quantificazione delle sanzioni civili, inesatta ricostruzione dei fatti posti alla base della pretesa, mancata osservanza di norme calmieratrici od altre specifiche del settore di appartenenza.
Ogni professionista si baserà sulla conoscenza dei fatti, della materia, della sua capacità intuitiva e soprattutto della casistica che con l’esperienza ha potuto maturare individuando uno per uno tutti gli aspetti delle questioni più “calde”.
La necessaria richiesta di sospensione del ruolo
Sulla pericolosità della sospensione del ruolo concessa da INPS ed INAIL in via amministrativa ci siamo già espressi in passato in termini molto negativi ai cui contenuti dell’articolo ci si riporta integralmente in quanto la loro fruizione può essere ingannevole e far superare inesorabilmente i termini per l’opposizione.
Occorre quindi sempre tenere presente l’utilità di una pronuncia di sospensione in ambito giudiziale.
Questo si rende necessario in quanto una volta formato il ruolo si attiva una automatica procedura di esazione che, in assenza di fondi sufficienti, potrebbe mettere l’azienda in ginocchio in tempi rapidissimi.
E’ notorio infatti che l’esattore può bloccare con grande facilità tutti i conti correnti e può effettuare pesanti azioni afflittive nei confronti di tutti coloro che risultano avere pendenze con l’erario.
E’ quindi sempre opportuno fare squadra con consulente del lavoro, commercialista ed avvocato per raccogliere quanto prima tutti i documenti che servono per argomentare e documentare una dettagliata richiesta di sospensione dell’esecutività del ruolo.
E’ infatti previsto che nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo’ sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.
Questo significa che la norma non si applica nella fase di appello.
La delicata questione della decadenza prevista dagli art.li 24 e 25 del D.L.vo 46/99
Riguardo alla frequente eccezione di decadenza dall’iscrizione dal ruolo per tardività occorre rappresentare un’altra delle frequenti tesi dell’INPS che è solita rappresentare che rappresenterebbe un caso di irregolarità formale e quindi non di merito che ci riporta a quanto precedentemente detto in merito sull’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003;9912/2001).
Secondo alcuni orientamenti, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo, di cui a D.Lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi è prevista dall’art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall’art.lo del citato articolo 24 del Decreto Legislativo 46/99 che si riferirebbe all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Anche tale tesi comporta la conseguenza che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi nel termine perentorio (quale previsto dall’art. 617 c.p.c.) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale.
– quando è possibile è opportuno presentare il ricorso entro 20 giorni e non 40 dalla data di notifica –
L’avviso di addebito, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce un titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 (cfr, Cass., n. 21863/2004) che deve essere demolito con tutte le possibili argomentazioni. Se la raccolta dei documenti rallenta il lavoro redazionale si rischia di perdere la possibilità di far valere le ragioni di forma che spesso sono le più incisive.
Avviso di addebito: il nostro suggerimento
Noi suggeriamo di non sottovalutare i termini per il ricorso e di ricordare che la valutazione del termine di 20 giorni o 40 deve essere fatta immediatamente e senza attendere la ricerca di tutti i documenti.
Salvo che si intenda pagare l’intera somma o chiedere la dilazione l’affidamento dell’incarico all’avvocato deve essere deciso immediatamente perché ogni giorno consumato per la decisione viene sottratto alla possibilità di preparare una buona difesa.
Nel dubbio, verificandosi spesso la possibilità di situazioni da contestare nella forma (entro 20 giorni) o nel merito (entro 40 giorni) è opportuno provvedere a tutte le incombenze senza ritardo.
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