Avviso di addebito INPS – Sospensione amministrativa ingannevole


La sospensione della cartella di pagamento (o dell’avviso di addebito) possono apparire uno strepitoso successo, tuttavia non sempre è così.

‘É’ ormai abitudine delle imprese e soprattutto dei professionisti rivolgersi allo “sportello” od all’amico dell’istituto previdenziale per capire come risolvere il problema del ruolo esattoriale emesso sulla base di una pretesa ingiusta.

Le circostanze a volte sorridono al punto che il referente riesce ad ottenere la formalizzazione di una sospensione dell’avviso di addebito; tuttavia si deve tener conto del fatto, inesorabile, che le procedure di sospensione decise dall’ente non cancellano e neppure sospendono i termini giudiziali per fare opposizione innanzi al giudice del lavoro.
I termini per l’opposizione giudiziale sono non modificabili e, inesorabilmente perentori.

Avviso di addebito - Sospensione amministrativa ingannevoleLa notifica dell’avviso di addebito fa scattare il conto alla rovescia.

  • 20 sono i giorni entro i quali si deve fare ricorso se si sollevano eccezioni su aspetti formali.
  • 40 soltanto sono i giorni per l’opposizione degli avvisi di addebito dell’INPS;

poi non c’è più nulla da fare.

NULLA DA FARE. PUNTO!

Le “sprovvedutezze” si pagano

Molti (anche alcuni professionisti) pensavano, forse per inesperienza,  che andare a dialogare con gli uffici e portarsi a casa una sospensione amministrativa della cartella fosse un successo.

Non è così, anzi.
Gli uffici trascorso qualche mese potranno revocare la sospensione e chiedere il pagamento.
A quel punto si può solo sperare che l’ufficio accolga in via amministrativa le istanze sollevate con un ricorso amministrativo o con la richiesta di sospensione o, al massimo, non oltre i termini di legge, annulli la pretesa agendo in autotutela.

Una cosa però sarà certa; scaduti quei 40 giorni l’INPS sa che il malcapitato non potrà più rivolgersi al giudice per evitare di pagare.
E’ umanamente pensabile che un pubblico ufficiale, dopo il consolidamento di un titolo esecutivo, si prenda la briga di annullare la pretesa con il rischio che la Corte dei Conti gli chieda di renderne conto?

É immaginabile che a quel punto qualunque funzionario pubblico preferisca non rischiare; salvo situazioni vistosamente infondate.
Per giurisprudenza costante e uniforme, in caso di opposizione tardiva, il Giudice non terrà conto della sospensione amministrativa; 40 giorni una volta trascorsi non tornano più.

La giurisprudenza definisce il termine PERENTORIO.
Neppure valgono, per le cause di previdenza e lavoro, le norme in materia di sospensione dei termini feriali previste per i procedimenti civili ed ordinari. Il rito delle cartelle INPW è quello del lavoro al quale non si applicano termini di sospensione feriale. Punto.

Quindi in sintesi, ogni volta che una persona riceve la notifica di un avviso di addebito dall’INPS, non deve assolutamente affidarsi a chi promette di farlo sospendere perché la successiva revoca della sospensione dopo i 40 giorni equivale ad accettazione incondizionata del pagamento.

Di fronte alla notifica di un avviso di addebito dell’INPS si deve sempre depositare il ricorso giudiziale entro 20 (formalità) o 40  giorni (merito) e CONTEMPORANEAMENTE attivarsi per la sospensione presso l’ente emittente (INPS per esempio).
In caso di revoca della sospensione si potrà quindi contare sulla notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza di merito e pretendere che il DURC non venga intaccato durante la causa.

In corso di causa, infatti, il DURC è come se fosse regolare e se l’INPS lo altera si può ricorrere al Giudice.

Dopo il superamento dei 40 giorni

L’unica possibile tutela dopo il superamento dei 40 giorni riguarda l’illegittima alterazione delle somme aggiuntive o sanzioni civili pretese dall’INPS.
Somme che non sempre appaiono in sintonia con  la percentuale della legge 388/2000 e con la decorrenza prevista dall’art.lo 27 del D. L.vo 46/99.
In questo caso si ritiene possibile agire giudizialmente non più sulla base del merito, ma su quella dell’errato calcolo degli accessori.