L’obbligo di assicurare i lavoratori marittimi presso l’INPS è previsto solo per alcune categorie di lavoratori quando sono impiegati su imbarcazioni che hanno certe caratteristiche di stazza, di galleggiamento e di navigazione.
Del lavoro marittimo ci eravamo già occupati per gli aspetti legati al senso giuridico da attribuire allo sbarco spesso considerato come se fosse un atto risolutivo del rapporto di lavoro. Oggi la questione che affrontiamo è, invece relativa alle problematiche che sorgono quando si considerano gli aspetti controversi riguardanti l’assicurazione dei lavoratori marittimi all’INPS.
A volte gli ispettori dell’INPS e dell’Ispettorato del lavoro contestano verbali con i quali addebitano contributi per lavoro marittimo che, oltre ad essere pesanti per la loro gestione, richiedono di essere verificati secondo la vigente normativa sia per il debito che per le sanzioni civili spesso di importi rilevanti.
Cosa prevede la normativa per l’assicurazione dei lavoratori marittimi all’INPS
L’articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413 titolata “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, con l’articolo 4 individua i lavoratori marittimi da iscrivere obbligatoriamente all’INPS.
L’obbligo c’è per (vedasi l’art.lo 4,comma 2, lett. a e b della citata legge n. 413/1984) “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati”, nonché per “le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria”.
Risulta però decisivo il successivo articolo 5 perché indicata i criteri indispensabili per l’“Individuazione della nave” alla quale è fatto obbligo applicare il regime previdenziale dei marittimi.
L’articolo 5, per l’assicurazione dei lavoratori marittimi all’INPS, prevede:
“Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:
a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;
b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1287 del codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;
d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti iscritti nei “Registri delle navi minori e galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.
il particolare caso dei galleggianti che riguarda l’assicurazione dei lavoratori marittimi all’INPS
Quest’ultima ipotesi espressa con la lettera e) diventa significativa per i marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, dal novero degli assicurati al regime previdenziale marittimo disciplinato dalla stessa legge n. 413/1984.
Appare quindi illegittima l’iscrizione di questi ultimi marittimi al regime di tutela previdenziale della legge n. 413/1984, proprio per l’espressa formulazione dell’articolo 5, lettera e) che quindi li fa rientrare nel normale fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti ordinari.
La sentenza della Corte di Cassazione 15496 del 2007 e le varie interpretazioni sui casi inerenti l’assicurazione dei lavoratori marittimi all’INPS
Dopo anni di alternanti incertezze riguardanti i galleggianti con una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, a prescindere dalla dotazione o meno di autonomi mezzi di propulsione e dalla tipologia d’impiego, la Corte di Cassazione ha chiarito questo aspetto.
Con la sentenza n. 15496 dell’11 luglio 2007 ha spiegato che i marittimi che vi sono imbarcati rientrano nella previsione previdenziale della legge 413/84 e non in quella ordinaria.
Giustifica questo orientamento con il fatto che gli articoli 136 e 1.287 del codice della navigazione devono essere coordinati con quanto disposto dalle lettere b) ed e) del predetto articolo 5 della legge 413/84.
Ha osservato la Corte di Cassazione che non è possibile che la norma generale di cui all’articolo 136 del codice della navigazione, contenuta nella parte del codice relativo al “Regime amministrativo delle navi”, che estende ai galleggianti mobili le disposizioni riguardanti le “navi”, non si debba applicare all’articolo 1287 del codice della navigazione: “laddove si consideri che l’articolo 1287 cod. nav. [richiamato dall’art. 5, lettera b), della legge n. 413/1984] il quale detta un criterio di individuazione delle navi che è espressamente esteso agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza“.
Infatti secondo la Corte “l’articolo 1287 cod. nav. ricomprende, nel proprio ambito, espressamente agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, sia le navi (e, quindi, i galleggianti, giusta l’articolo 136 cod. nav.) aventi una certa stazza […] che quelle […] aventi un motore con determinate caratteristiche, indipendentemente dalla stazza”.
Cosa dice il Codice della navigazione di utile per comprendere le regole sulla assicurazione dei Lavoratori Marittimi all’INPS
L’articolo 136 del Codice della Navigazione (Navi e galleggianti) stabilisce che “Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori.
Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.
L’articolo 1287 del Codice della Navigazione (Licenza delle navi minori) stabilisce che “La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario”.
L’attuale orientamento per l’assicurazione dei Lavoratori Marittimi all’INPS
A distanza di anni i Tribunali non si discostano dalle predette indicazioni giurisprudenziali come si può, a titolo esemplificativo, rilevare dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Catania, n. 1352/2013 e della Corte di Appello di Bari, 21/01/2020).
Vuoi approfondire?
Contattaci per un preventivo e consulenza

- CER – Comunità Energetica Rinnovabile: a chi davvero conviene? - 2 Giugno 2023
- EMENS o CIG rifiutata per mancanza di un dato. E’ lecito? - 29 Maggio 2023
- CER- Chi può costituirle e con quali benefici? - 12 Aprile 2023