Appalto irregolare – Contributi, riflessi sul Durc, sanzioni


Appalto irregolare sempre più nel mirino delle istituzioni che si concentrano sul lavoro “grigio” provocando problemi sul DURC.

Il concetto di appalto

L’appalto è definito dall’art.lo 1655 del codice civile

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

La sua esecuzione è spesso fonte di problemi per le imprese che non lo organizzano con adeguata attenzione sia in fase di sottoscrizione dei relativi atti che in fase di esecuzione.

Un po’ di storia sugli appalti

Tra gli interventi più burrascosi e costantemente martoriati da modifiche normative e sanzionatorie sia di tipo amministrativo che civile e contributivo vi è la materia degli appalti.

Precedentemente disciplinati dalla legge 1369/60 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi) gli argomenti sono stati ripetutamente proposti con vari interventi.

L’ultimo degli interventi è stato introdotto con il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235).

La norma disciplina l’ “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14-2-2003 n. 30” ed  ha subito varie modifiche in termini anche sanzionatorie nel 2004,, nel 2012, nel 2013, nel 2014 ed anche nel 2017.

Di particolare interesse risulta anche l’ art.lo 9 comma 1 del D.L. 28 giugno 2013 nl 76 convertito con la legge 99/2013.

Quest’ultima normativa estende l’applicazione del comma 2 dell’art.lo 29 del decreto legislativo 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

Le attuali regole

La regola in vigore prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Tale solidarietà comporta l’obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Secondo questa normativa resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Vi è da dire che il committente imprenditore o datore di lavoro può essere convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.

Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.

In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta (ai sensi delle disposizioni del DPR 29/9/1973 n. 600), e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Le conseguenze che possono incidere sul rapporto di lavoro o di appalto

E’ anche previsto che quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto sopra specificato il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art.lo 414 del c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

Le conseguenze sanzionatorie

Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui sopra l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la sanzione amministrativo di € 60 (prima era di 50) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Le conseguenze contributive e di regolarità

Spesso gli uffici ispettivi ignorano il precedente pagamento dei contributi da parte dell’appaltante ed affliggono il committente con la replica di quanto ha già ricevuto oltre sanzioni civili nella misura che varia fino al 60%. Questo studio dissente da questa prassi che ritiene far parti di un orientamento inaccettabile e privo di valide fondamenta giuridiche.

I possibili riflessi sul DURC

Uno dei primi effetti negativi provocati dal verbale ispettivo riguarda la revoca od il mancato rilascio del DURC. In edilizia e nel settore degli autotrasporti così come anche nel settore delle forniture pubbliche il DURC deve essere mantenuto e pertanto occorre attivarsi immediatamente in modo tale da non subire ripercussioni negative nelle entrate dell’attività di impresa e soprattutto nei rapporti autorizzativi e concessori che dipendono dalla permanenza di regolarità del DURC .

Per un confronto sulla fondatezza e difendibilità dei verbali ispettivi dell’INPS e dell’INL o INAIL

E’ possibile chiedere un preventivo per un confronto sulla meritevolezza ed eventuale difendibilità di una opposizione rivolgendosi, successivamente o preventivamente (meglio preventivamente) a questo studio.

E’ anche possibile contattare telefonicamente lo studio al 0584 1840275

Avv. Vito Tirrito