Gli Ammortizzatori Sociali previsti dal DECRETO CURA ITALIA
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle “misure a sostegno del lavoro”.
Ammortizzatori Sociali
Le disposizioni contenute nel c.d. Decreto “cura Italia” in tema di ammortizzatori sociali sono consistenti ed estese all’intero territorio nazionale.
In generale, l’intervento di urgenza si caratterizza per una semplificazione delle procedure ordinarie di accesso alla cassa integrazione o all’assegno ordinario e per una estensione dell’ambito soggettivo di tali istituti.
Viene, infatti, garantito l’accesso agli ammortizzatori sociali a tutte le aziende, a prescindere dalla consistenza dimensionale e al settore di appartenenza, consentendo l’intervento di integrazione alla generalità dei lavoratori subordinati, con l’unica eccezione dei lavoratori domestici.
Permane, comunque, un limite massimo di spesa, la cui congruità potrà essere valutata soltanto al momento dell’utilizzo di tali strumenti.
Nel dettaglio l’intervento normativo in questione si suddivide in due nuclei: (i) un primo nucleo dedicato al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all’assegno ordinario (artt. 19-21) ed (ii) un secondo nucleo dedicato alla Cassa integrazione in deroga (art. 22).
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
Gli istituti del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario sono disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015: la CIGO prevede nel settore industria ed edilizia un trattamento a carico dell’INPS (entro un massimale fissato di anno in anno) che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; l’assegno ordinario ha il medesimo fine ed è una prestazione erogata dai Fondi di solidarietà che trova applicazione per quelle imprese che non possono accedere alla cassa integrazione guadagni.
Il Decreto “cura Italia”, all’art. 19, prevede che “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Per la concessione della CIGO o dell’assegno ordinario viene prevista una causale unica “emergenza COVID 19 ed una procedura semplificata: i datori di lavoro, infatti, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario.
Resta ferma l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto delle ragioni della richiesta di cassa integrazione con le associazioni sindacali di riferimento.
Tali consultazioni devono essere svolte – sempre alla luce dell’art. 19 del Decreto – per via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda di cassa integrazione o assegno ordinario, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L’accesso a tali ammortizzatori sociali decorre dalla data del 23 febbraio 2020 ed ha una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Il Decreto “cura Italia” al successivo art. 20 prevede poi che le aziende – che alla data di entrata in vigore del decreto – hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono invece presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1 e per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario richiesto per l’emergenza COVID 19 sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)
All’art. 22 del Decreto il Governo ha poi previsto una particolare disciplina per la cassa integrazione in deroga: infatti, le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
La gestione dì tali domande di cassa integrazione in deroga è demandata alle Regioni e Province autonome, le quali, peraltro, dovranno, altresì, stipulare preventivamente (anche in via telematica) un accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (tale accordo non è richiesto solo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti).
Tali adempimenti comporteranno inevitabilmente ad un differimento del momento di entrata a regime del trattamento.
In generale, l’intervento di urgenza si caratterizza per una semplificazione delle procedure ordinarie e per una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno.
Attraverso tali interventi, dunque, viene garantito l’accesso agli ammortizzatori sociali a tutte le aziende, a prescindere dalla consistenza dimensionale e al settore di appartenenza, consentendo l’intervento di integrazione alla generalità dei lavoratori subordinati, con l’unica eccezione dei lavoratori domestici.
Sussiste, comunque, un limite massimo di spesa, la cui congruità potrà essere valutata soltanto al momento dell’utilizzo di tali strumenti.
Avv. Matteo PENNATI
- RSA: dipendenti “no vax” e responsabilità legali - 5 Luglio 2021
- Genitore lavoratore: regole per accudire i figli a casa in quarantena - 25 Settembre 2020
- Danno da COVID-19 contaminazione = infortunio sul lavoro - 31 Marzo 2020